Il caso
Un Comune sede di aeroporto chiede chiarimenti sulla normativa applicabile alla vendita e somministrazione di alcolici, con particolare riferimento:
• alla necessità della licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane (ex licenza UTIF);
• alla disciplina degli orari di vendita e somministrazione;
• alla possibilità di applicare regole differenziate all’interno dell’area aeroportuale.
La soluzione operativa
Il D.lgs. n. 43/2025, che modifica l’art. 29 del Testo Unico sulle Accise, a partire dal 1° gennaio 2026, ha abolito la licenza fiscale per la somministrazione o vendita al dettaglio di alcolici; tale obbligo rimane solo per gli esercenti di impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettate ad accisa e i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri, esclusivamente nei casi in cui si operi come speditore o destinatario certificato per operazioni di vendita o acquisto intra-UE. Tutti gli altri soggetti – bar, ristoranti, pubblici esercizi e attività commerciali che vendono o somministrano alcolici esclusivamente sul territorio nazionale – non dovranno più ottenere la licenza fiscale (licenza UTIF) dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rimane comunque necessario segnalare l’attività di vendita o somministrazione di alcolici in fase di avvio dell’impresa. Con la presentazione della SCIA, l’operatore dovrà dichiarare che l’attività prevede la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici e il Suap deve poi trasmettere la segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per quanto attiene agli orari di esercizio si segnalano due diverse disposizioni, la legge 125/2001 – art.14 bis – che dispone: Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, ecc.. ; questa legge è stata modificata con legge del 4 giugno 2010. Altro provvedimento previsto dall’art. 6 del DL 117/2007 modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010 e quindi successiva; questo art. 6 prevede che il divieto per la somministrazione è vigente dalle ore 3 alle ore 6 mentre per gli esercizi d vicinato la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6.
Riferimenti normativi
D.lgs. 26 marzo 2025, n. 43 – Modifica dell’art. 29 del D.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise) – Abolizione licenza UTIF dal 1° gennaio 2026
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 29 – Disciplina delle autorizzazioni in materia di alcolici
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 – SCIA
Legge 30 marzo 2001, n. 125, art. 14-bis – Limiti alla vendita e somministrazione su aree pubbliche
D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6 (conv. L. 160/2007, mod. L. 120/2010) – Limiti orari vendita e somministrazione alcolici
Legge 29 luglio 2010, n. 120 – Modifiche alla disciplina in materia di sicurezza stradale e alcol
In sintesi
Per la vendita e somministrazione di alcolici (anche in ambito aeroportuale):
• dal 1° gennaio 2026 è abolita la licenza fiscale (ex UTIF) per bar, ristoranti e attività commerciali;
• resta l’obbligo di indicare l’attività nella SCIA con trasmissione al SUAP e all’Agenzia delle Dogane;
• la licenza fiscale permane solo per operatori specifici (depositi, trasformazione, operazioni intra-UE);
• la somministrazione di alcolici è vietata dalle ore 3 alle ore 6 (art. 6 D.L. 117/2007);
• la vendita per asporto negli esercizi di vicinato è vietata dalle ore 24 alle ore 6;
• su aree pubbliche non pertinenziali il divieto opera dalle ore 24 alle ore 7 (art. 14-bis L. 125/2001);
• non è prevista una deroga generale per le aree aeroportuali;
➡️ In conclusione, il regime autorizzatorio è semplificato (niente licenza UTIF), ma restano vincolanti i limiti orari nazionali, applicabili anche in ambito aeroportuale salvo specifiche deroghe normative.
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