Il caso: vendita diretta online di prodotti agricoli e punto di ritiro collettivo

Quale disciplina applicare?

29 Maggio 2026
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Il caso


Un imprenditore agricolo, qualificato ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, intende organizzare un sistema di vendita basato su una piattaforma digitale attraverso la quale i consumatori acquistano e pagano anticipatamente prodotti agricoli e alimentari. Nel punto di distribuzione, ubicato in un immobile situato in zona agricola, confluiscono i prodotti provenienti dalle aziende aderenti all’iniziativa, che vengono consegnati direttamente ai consumatori finali nel giorno e nell’orario stabiliti.
La merce non viene stoccata stabilmente all’interno della struttura e l’attività si esaurisce nell’arco di poche ore. Eventuali prodotti non ritirati vengono ripresi in carico dai rispettivi produttori. Il Comune chiede di comprendere quale sia l’esatta qualificazione dell’attività, quali adempimenti amministrativi siano necessari e quali verifiche debbano essere effettuate sotto il profilo commerciale, urbanistico e igienico-sanitario.

La soluzione operativa


Si tratta di una tipologia di attività molto diffusa negli anni precedenti, che veniva denominata “gruppo di acquisto”. A parte la denominazione ciò che rileva è la correttezza dal punto di vista commerciale dell’attività.
Il produttore agricolo quindi dovrà essere iscritto al registro delle imprese come tale e potrà porre in vendita tutti i prodotti che saranno provenienti dalle proprie coltivazioni o allevamento in parte da altri produttori come indica l’art. 4 del dlgs 228/2001.
Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. A ns parere sembra trattarsi di commercio on line anche poi è lo stesso produttore che consegna la merce.
La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione
Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni igienico sanitarie necessarie a garantire gli alimenti.
L’attività può essere svolta con la presentazione della comunicazione  prevista dall’articolo 4 del D.lgs 228/2001.

Riferimenti normativi

Art. 2135 Codice civile
Art. 4, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
Art. 34, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Regolamento (CE) n. 178/2002
Regolamento (CE) n. 852/2004
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

In sintesi

✔️ L’attività è riconducibile alla vendita diretta agricola disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.
✔️ La vendita tramite piattaforma digitale può configurarsi come commercio elettronico esercitato nell’ambito della disciplina speciale prevista per gli imprenditori agricoli.
✔️ Devono essere rispettati i requisiti di prevalenza dei prodotti provenienti dalla propria azienda agricola.
✔️ Occorre garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria e della tracciabilità degli alimenti.
✔️ L’utilizzo di un immobile in zona agricola richiede una verifica della concreta configurazione dell’attività sotto il profilo urbanistico.
✔️ Il Comune e la polizia locale possono controllare la sussistenza dei requisiti agricoli e la corretta qualificazione dell’attività.

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