Il caso: ristorante con area da ballo e musica dal vivo

Licenza, agibilità e calcolo della capienza

13 Agosto 2026
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Il caso


Il titolare di un ristorante articolato su due piani, collegati mediante una scala interna, presenta una pratica per lo svolgimento di attività di intrattenimento e svago dichiarando una capienza inferiore a cento persone.
Al piano terra, all’interno della sala principale di somministrazione, il progetto individua:
• un’area lasciata libera dagli arredi e destinata al ballo spontaneo dei clienti;
• uno spazio per DJ set, musica dal vivo ed esibizioni di ballerini;
• circa 180 posti a sedere;
• una capienza dichiarata di cento persone per la sola area da ballo.

Gli eventi dovrebbero essere organizzati ogni fine settimana e pubblicizzati attraverso i canali social del ristorante insieme all’attività di somministrazione.

Il progetto non considera espressamente gli avventori presenti al primo piano, nonostante anche questi debbano attraversare il piano terra e la sala interessata dall’intrattenimento per accedere all’esterno.

L’Ufficio comunale ritiene che l’attività debba essere assoggettata alla licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS e che non possa essere esclusa dalla verifica di agibilità disciplinata dall’articolo 80. Si pone inoltre il problema di determinare la capienza complessiva e di stabilire se la gestione dell’emergenza debba riguardare l’intero immobile.

La soluzione operativa


L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nella regione Veneto è disciplinata dalla LR 29/2007 che divide le varie forme di somministrazione in due diverse tipologie, quelli previsti all’articolo 8 bis dove la somministrazione è rivolta al pubblico generico e quelli previsti dall’articolo 9 comma 1 lettera  c) nei quali la somministrazione è svolta a favore dei soggetti che partecipano al trattenimento che deve avere caratteristica prevalente, ovvero utilizzare almeno i ¾ della superficie di somministrazione.
Si dovrà quindi verificare quale delle due attività si vorrà avviare e di conseguenza se la destinazione d’uso del locale debba essere commerciale o di pubblico trattenimento.
Ciò posto a nostro avviso si dovrà richiedere il rilascio della licenza di trattenimento di cui all’articolo 68 del TULPS previa verifica di agibilità del locale, ovvero in base al numero complessivo delle persone che si potrebbero trovare al suo interno, anche in considerazione che l’area posta al 1° piano consente un eventuale deflusso in stato di necessità notevolmente più difficoltoso rispetto a quello posto al piano terra. Sulla base dei dati indicati nel quesito a nostro avviso la agibilità dovrà essere verificata dalla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, trattandosi di capienza di 280 persone. Riteniamo che comunque sia necessaria anche la verifica antincendio sia per il superamento dei limite massimo delle 100 persone, sia perché presumibilmente la superficie lorda in pianta del locale potrebbe essere superiore a 200 mq come indicato al punto 65 dell’allegato al DPR151/2011.

Riferimenti normativi


Artt. 68 e  80 del R.D. n. 773/1931 (TULPS) 
• Art. 141 e 141-bis R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento di esecuzione TULPS
• legge regionale Veneto 21 settembre 2007, n. 29, articoli 8-bis e 9;
• d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I, attività n. 65;
decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996;
decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015;
decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2022, regola tecnica verticale V.15;
• normativa statale, regionale e comunale in materia di impatto acustico;
• disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze.

In sintesi


✔️L’area da ballo, il DJ set, la musica dal vivo e la programmazione settimanale configurano un’attività organizzata di trattenimento.
✔️La definizione di “ballo spontaneo” non esclude l’applicazione degli articoli 68 e 80 TULPS.
✔️L’agibilità deve riguardare entrambi i piani, poiché gli avventori utilizzano scale e uscite comuni.
✔️La capienza deve comprendere tutte le persone contemporaneamente presenti, non soltanto quelle ammesse nell’area da ballo.
✔️La soglia di cento persone dichiarata dal gestore non può essere valutata isolatamente rispetto ai posti del ristorante.
✔️Se la capienza complessiva supera duecento persone, deve intervenire la Commissione comunale di vigilanza.
✔️L’attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi quando supera cento persone oppure 200 metri quadrati di superficie lorda al chiuso.
✔️Il piano di emergenza deve essere predisposto per l’intero immobile e per tutte le vie di esodo.

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