Sale scommesse, la trasformazione di un punto VLT può valere come nuova apertura: scattano le distanze dai luoghi sensibili

TAR Piemonte Torino sez. I 29 maggio 2026, n. 1223

27 Agosto 2026
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La trasformazione di un esercizio già autorizzato al gioco con VLT in una sala nella quale la raccolta di scommesse diventa attività prevalente o esclusiva può integrare una nuova apertura ai fini della normativa regionale sul contrasto alla ludopatia. Lo ha chiarito il TAR Piemonte con la sentenza n. 1223/2026, confermando il diniego della Questura a un esercizio situato a soli 38 metri da uno sportello ATM, qualificato come luogo sensibile.

Indice

Il caso: da bar con VLT a sala scommesse


Il punto non è soltanto quanti metri quadrati occupa l’attività né se vengano installati nuovi apparecchi. Conta soprattutto come cambia la natura economica e commerciale dell’esercizio.

È questo il criterio seguito dal TAR Piemonte, Sezione I, nella sentenza 29 maggio 2026, n. 1223, chiamato a valutare il diniego opposto dalla Questura di Asti a una domanda di licenza ai sensi dell’articolo 88 TULPS per l’esercizio di scommesse sportive.

La società ricorrente gestiva già nello stesso immobile un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa sala da gioco VLT. Il progetto prevedeva però una trasformazione significativa: rimozione delle sedute e del bancone del bar, ridimensionamento o cessazione della somministrazione e realizzazione di
ulteriori spazi dedicati al gioco e alle scommesse.

L’obiettivo dichiarato era quello di utilizzare sostanzialmente l’intero locale per attività ludiche, mantenendo le VLT ma aggiungendo la raccolta delle scommesse sportive.

La Questura aveva considerato la modifica una “nuova apertura” di sala scommesse e aveva negato la licenza perché l’esercizio si trovava a distanza inferiore a quella consentita dalla legislazione regionale rispetto a uno sportello ATM.

Il TAR ha ritenuto corretto questo inquadramento.

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Stato e Regioni: due livelli diversi di disciplina


La sentenza ricostruisce innanzitutto il riparto delle competenze in materia di gioco.

Allo Stato compete la regolazione del gioco lecito sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza, compreso il sistema delle autorizzazioni previsto dagli articoli 86 e 88 TULPS.

Alle Regioni spetta invece la disciplina della distribuzione territoriale delle attività di gioco quando l’obiettivo perseguito è la tutela della salute e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Nel caso esaminato trovava applicazione la legge regionale Piemonte n. 19/2021, che distingue tra sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco.

La stessa legge vieta l’esercizio delle attività di gioco in locali collocati a distanza inferiore a 300 metri nei Comuni fino a 5mila abitanti e 400 metri nei Comuni con popolazione superiore, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, rispetto a una serie di luoghi sensibili.

Tra questi figurano scuole secondarie, università, ospedali e strutture sociosanitarie, ma anche istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento di denaro.

Quando la trasformazione diventa una nuova apertura


La società sosteneva che non vi fosse una nuova apertura, perché il gioco era già presente nel locale e il progetto non determinava né un incremento della superficie né l’installazione di ulteriori VLT.

Per il TAR, però, questa impostazione non coglie il punto decisivo.

La nuova attività modifica in modo sostanziale l’offerta commerciale. Il locale passa da una situazione nella quale il gioco è inserito in un esercizio di somministrazione a una configurazione nella quale gioco e scommesse diventano attività prevalenti o addirittura esclusive.

La trasformazione non è quindi soltanto edilizia o materiale, ma qualitativa.

Anche ipotizzando che il locale fosse già qualificabile come sala da gioco, l’introduzione della raccolta delle scommesse con carattere prevalente determina, secondo il Tribunale, una trasformazione da sala da gioco a sala scommesse.

Il fatto che continuino a essere utilizzate le VLT non modifica questa conclusione.

La distinzione tra “sala da gioco” e “punto per il gioco” dipende infatti proprio dal peso che l’attività ludica assume nell’economia complessiva dell’esercizio: accessorio nel punto per il gioco, prevalente nella sala.

Nessun ampliamento necessario per applicare il distanziometro


La decisione fornisce un chiarimento utile per le amministrazioni chiamate a valutare modifiche di attività già esistenti.

Per applicare le distanze dai luoghi sensibili non è indispensabile che il locale venga ampliato o che aumenti il numero degli apparecchi da gioco.

Il TAR richiama la struttura dell’articolo 16 della legge regionale, che equipara già espressamente a una nuova apertura sia il trasferimento dell’attività in un altro locale sia l’installazione di apparecchi aggiuntivi.

Da questa impostazione il giudice ricava una lettura sistematica: sarebbe incoerente escludere dalla disciplina una trasformazione che introduce un nuovo ramo di attività e amplia in modo significativo l’offerta di gioco solo perché l’impresa era già autorizzata a utilizzare VLT.

La verifica, quindi, non può fermarsi alla superficie del locale o al numero di macchine presenti. Occorre accertare se l’attività proposta comporti un cambiamento sostanziale della funzione commerciale dell’esercizio.

La distanza dall’ATM rende il diniego un atto dovuto


Nel caso concreto il locale si trovava a soli 38 metri da uno sportello ATM.

La legge regionale piemontese inserisce espressamente gli sportelli bancomat tra i luoghi sensibili rispetto ai quali devono essere rispettate le distanze previste.

Una volta qualificata la trasformazione come nuova apertura, il margine di valutazione dell’Amministrazione si riduce in modo sostanziale.

Il TAR afferma infatti che il diniego della licenza ex articolo 88 TULPS costituiva, in quella situazione, un atto dovuto, imposto dagli articoli 3 e 16 della legge regionale n. 19/2021.

La Questura non aveva quindi operato una scelta discrezionale tra tutela della salute e libertà di iniziativa economica. Il bilanciamento era già stato effettuato dal legislatore regionale attraverso l’individuazione delle distanze e dei luoghi sensibili.

Il diritto d’impresa non esclude i limiti territoriali


La società aveva contestato anche una presunta lesione della libertà di iniziativa economica garantita dall’articolo 41 della Costituzione.

Anche questo motivo è stato respinto.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento costituzionale secondo cui le Regioni possono imporre limiti distanziometrici alle nuove aperture di attività di gioco quando tali misure sono finalizzate al contrasto della ludopatia e alla tutela della salute.

Queste limitazioni sono considerate compatibili con il principio di proporzionalità e con il riparto costituzionale delle competenze legislative.

Nel caso esaminato, inoltre, il provvedimento non obbligava l’impresa a cessare le attività precedentemente autorizzate. Il divieto riguardava esclusivamente l’introduzione della nuova attività di raccolta delle scommesse.

La libertà d’impresa rimane quindi tutelata, ma deve essere esercitata nel rispetto delle limitazioni territoriali poste dalla legislazione regionale.

Gli effetti operativi per SUAP e uffici comunali


La sentenza è utile soprattutto nella gestione delle trasformazioni di esercizi che già dispongono di titoli per attività di gioco.

Quando viene presentata una nuova istanza, non è sufficiente verificare se il locale resti fisicamente lo stesso o se non vengano installati ulteriori apparecchi.

Occorre ricostruire l’attività esistente e quella risultante dal progetto, verificando se il gioco resti accessorio oppure assuma un ruolo prevalente o esclusivo.

Un bar con apparecchi VLT che viene progressivamente trasformato in un locale prevalentemente destinato a scommesse non può essere trattato automaticamente come una semplice prosecuzione dell’attività precedente.

La qualificazione assume conseguenze dirette sul regime delle distanze e sulla possibilità stessa di ottenere il titolo.

Resta naturalmente necessario verificare la normativa regionale concretamente applicabile, perché soglie, luoghi sensibili e disciplina delle attività preesistenti possono variare da territorio a territorio.

Il principio espresso dal TAR Piemonte è però netto: una trasformazione qualitativa significativa dell’offerta di gioco può integrare una nuova apertura anche senza trasferimento, aumento della superficie o nuove slot.

Il ricorso è stato quindi integralmente respinto e la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio.

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