Accesso agli atti e intelligenza artificiale: la PA non può trincerarsi dietro l’algoritmo

Consiglio di Stato sez. VI 6 giugno 2025, n. 4929

20 Agosto 2025
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Assume ampio rilievo la recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI), datata 6 giugno 2025, n. 4929 in tema di diritto di accesso e sua eventuale negazione a causa di difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo di algoritmi. La controversia opponeva l’agenzia ad alcuni comproprietari di fondi agricoli, i quali avevano richiesto l’accesso al fascicolo aziendale di un terzo soggetto che percepiva contributi pubblici su quei terreni. Il ricorso mirava a ottenere documentazione utile in vista di un’azione risarcitoria per illegittima occupazione.

Indice

Questioni giuridiche principali


 Diritto di accesso in presenza di procedimenti automatizzati. La questione centrale verteva sulla possibilità per l’amministrazione di negare l’accesso agli atti per la sola ragione che questi erano gestiti tramite algoritmi automatizzati, asseritamente non conoscibili o non facilmente estraibili.
– Bilanciamento tra diritto di accesso e protezione dei dati del controinteressato. Il Consiglio di Stato ha esaminato se il diniego espresso dal soggetto titolare dei dati potesse costituire un ostacolo legittimo all’accesso, considerata la natura patrimoniale delle informazioni richieste.
– Interesse legittimo all’accesso difensivo. La Corte ha valutato se l’interesse degli appellati – intentare un’azione giudiziaria risarcitoria – fosse sufficiente a giustificare l’accesso a dati patrimoniali altrui, anche in assenza di consenso.

Ratio decidendi (Analisi giuridica)


Il Consiglio ha richiamato i principi sanciti dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di intelligenza artificiale e trasparenza amministrativa, in particolare l’art. 30 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo codice appalti) e il Regolamento UE 2024/1689. È stato sottolineato come l’impiego di algoritmi non possa diventare uno “scudo opaco” dietro cui celarsi per negare l’accesso ai documenti. L’amministrazione deve comunque assicurare conoscibilità, comprensibilità e controllo umano sulle decisioni automatizzate. Inoltre, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241/1990, è compito dell’amministrazione acquisire d’ufficio i documenti detenuti da altri enti, qualora siano necessari all’istruttoria. I giudici hanno anche evidenziato che i dati richiesti sono patrimoniali, e dunque non soggetti a tutela rafforzata, con prevalenza dell’interesse difensivo. L’eventuale costo per l’estrazione delle informazioni può essere posto a carico del richiedente, ma non giustifica il diniego.

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Implicazioni giuridiche e pratiche


Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello accertando il diritto all’accesso ai dati richiesti. La pronuncia rafforza il principio secondo cui l’amministrazione non può invocare limiti tecnici o organizzativi legati all’automazione per eludere gli obblighi di trasparenza. Si tratta di una sentenza significativa per tutte le PA che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, che sono ora tenute a garantire accesso e intelligibilità dei procedimenti, anche in presenza di gestioni affidate a soggetti terzi.
Per i cittadini e professionisti legali, si consolida il diritto di ottenere documenti utili alla tutela in giudizio anche quando questi siano generati o gestiti da processi algoritmici complessi, ribadendo la centralità dell’accesso difensivo come strumento di giustizia sostanziale.

Conclusioni


La decisione si pone in sostanza come precedente-guida per futuri contenziosi in materia di accesso e intelligenza artificiale nella PA. In sostanza quello che emerge è che l’accesso documentale non può essere negato per le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata. I documenti richiesti devono essere pertanto ostesi anche quando gestiti in forma automatizzata a livello informatico da una società privata mediante l’applicazione di algoritmi, non potendo l’Ente competente al procedimento negare l’accesso per la materiale indisponibilità dei documenti o la difficoltà a reperirli da soggetti terzi, essendo suo compito attivarsi per la materiale acquisizione della suddetta documentazione.

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