Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con parere 30 ottobre 2025, n. 32576, chiarisce che i consiglieri comunali hanno un diritto di accesso ampio alle informazioni utili al mandato, ai sensi dell’art. 43 TUEL. Tuttavia, tale diritto richiede un bilanciamento con la riservatezza dei terzi. In questo quadro, è legittimo differire l’ostensione degli atti relativi a un procedimento disciplinare ancora pendente, mentre deve essere garantito l’accesso al procedimento disciplinare concluso, anche mediante oscuramento dei dati non necessari.
Indice
Il perimetro del diritto dei consiglieri: l’art. 43 TUEL e l’orientamento della Commissione accesso
Il parere ricorda che il “diritto di accesso” dei consiglieri comunali ha una disciplina specifica nell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (TUEL). La norma riconosce ai consiglieri il diritto di ottenere dagli uffici del Comune – e dagli enti e aziende dipendenti – tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato.
È un diritto ampio, ribadito più volte anche dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che in diversi pronunciamenti (Plenum del 2 febbraio 2010, del 23 febbraio 2010 e parere del 5 ottobre 2010) ha sostenuto come la prerogativa consiliare sia funzionale all’esercizio pieno del mandato.
Ma ampiezza non significa assenza di regole: negli ultimi anni la giurisprudenza, osserva il parere, ha sottolineato l’esigenza di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del consigliere e la riservatezza dei terzi, i cui dati possono essere contenuti nei documenti richiesti. In questo senso viene citata Consiglio di Stato 11 marzo 2021, n. 2089.
Il punto centrale, dunque, non è ridurre il diritto dei consiglieri, ma governarlo in modo coerente con l’ordinamento: accesso sì, ma con strumenti idonei a prevenire divulgazioni non necessarie o non pertinenti.
Dati personali e “mascheratura”: l’accesso può essere pieno ma non indiscriminato
Tra gli strumenti richiamati per realizzare il bilanciamento, il parere valorizza la possibilità di consentire l’ostensione previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a identificare i soggetti interessati.
Il Dipartimento richiama, sul punto, Consiglio di Stato 1° marzo 2023, n. 2189, che ribadisce un principio chiave: la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, poiché gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio proprio ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL (con richiamo anche a TAR Lazio-Latina 3 marzo 2023, n. 49). Tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato sottolinea che il bilanciamento può essere raggiunto attraverso l’ostensione degli atti con oscuramenti mirati.
A rafforzare questo orientamento interviene anche il Garante per la protezione dei dati personali, citato con il parere n. 353 del 3 agosto 2023, che richiama due pilastri del GDPR:
– limitazione della finalità, cioè dati raccolti per finalità determinate e trattati in modo compatibile;
– minimizzazione dei dati, cioè dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario.
È una chiave di lettura importante anche per gli uffici: non basta dire “accesso sì” o “accesso no”. Occorre valutare quali dati siano realmente funzionali al mandato consiliare e quali, invece, siano eccedenti.
Procedimenti disciplinari: accesso differito se l’istruttoria è in corso, accesso dovuto se concluso
Il passaggio più operativo del parere riguarda proprio l’oggetto della richiesta: atti relativi a procedimenti disciplinari.
Secondo il Dipartimento, è legittimo il differimento dell’ostensione della documentazione riferita al procedimento disciplinare in corso, mentre deve essere riscontrata positivamente la richiesta di accesso al procedimento disciplinare concluso.
A sostegno di questa conclusione viene richiamato il parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 9 aprile 2014, che ha ritenuto condivisibile il differimento operato dall’amministrazione in una vicenda riguardante una sospensione disciplinare cautelare, evidenziando che l’ampiezza del diritto del consigliere non travolge le cautele previste dall’ordinamento.
La Commissione, osserva il Dipartimento, ha ricordato che in presenza di una fase istruttoria in corso e di ulteriori interessi protetti (anche in connessione con altri procedimenti), il principio di trasparenza può cedere sul piano temporale a tutela di esigenze specifiche: dalla riservatezza del controinteressato alla salvaguardia di interessi coperti da speciali discipline.
Sul punto viene richiamata anche giurisprudenza più risalente (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1893/2001) e, in termini più recenti, il principio per cui il procedimento disciplinare mantiene una sua riservatezza anche nelle fasi avanzate: TAR Molise, sez. I, 27 febbraio 2023, n. 49, secondo cui il procedimento disciplinare “rimane pur sempre un procedimento amministrativo connotato da immanente riservatezza” e non diventa una procedura pubblica improntata a completa trasparenza.
La soluzione indicata dal parere è netta:
– accesso differito per il procedimento pendente;
– accesso garantito per quello concluso, con eventuale oscuramento dei dati non strettamente necessari o non ostensibili per legge.
PER APPROFONDIRE
>> Ammesso l’accesso civico generalizzato al canone unico patrimoniale
>> Accesso agli atti dei consiglieri comunali: sì ai documenti digitali se le carte sono voluminose
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