Accesso al mare e spiagge libere: il TAR chiarisce i limiti ai contingentamenti

TAR Campania sez. VII 6 febbraio 2026, n. 869

5 Marzo 2026
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Il TAR Campania si pronuncia sulla legittimità delle misure adottate da un’amministrazione locale e dall’autorità portuale per disciplinare l’accesso a una spiaggia libera mediante contingentamento degli ingressi e prenotazione obbligatoria tramite piattaforma digitale. La sentenza ribadisce che l’accesso al mare costituisce un diritto della collettività con fondamento costituzionale, collegato agli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione. Pur riconoscendo la possibilità di introdurre limitazioni per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o tutela ambientale, il giudice amministrativo afferma che tali restrizioni devono essere proporzionate, motivate e non subordinate agli interessi organizzativi di operatori privati. Il TAR ha quindi annullato alcune disposizioni relative alla chiusura anticipata della spiaggia e ai criteri utilizzati per determinare il numero massimo di accessi.

Il caso: accesso contingentato e prenotazioni online


La decisione del giudice amministrativo nasce dal ricorso promosso da un’associazione che tutela il diritto alla libera fruizione del mare contro gli atti con cui un’amministrazione comunale e l’autorità portuale competente avevano disciplinato l’accesso a una spiaggia libera.

Per la stagione balneare era stato infatti introdotto un sistema di gestione degli accessi basato su diverse misure restrittive:
• numero massimo giornaliero di ingressi limitato a poche decine di persone;
• prenotazione obbligatoria tramite piattaforma online;
• limite massimo di accessi settimanali per ciascun utente;
• penalità per chi prenotava senza presentarsi;
• orari di apertura limitati alla fascia diurna con chiusura anticipata nel pomeriggio.

Secondo i ricorrenti tali misure avrebbero determinato una compressione eccessiva del diritto di accesso al mare, affidando di fatto la gestione degli accessi a soggetti privati titolari di stabilimenti balneari nelle aree limitrofe.

Il principio giuridico: il mare come bene pubblico a fruizione collettiva


Nel ricostruire il quadro normativo, il TAR richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui il demanio marittimo è caratterizzato da una naturale destinazione alla fruizione collettiva.

Il lido del mare, la spiaggia e l’arenile rientrano tra i beni pubblici necessari e non possono essere sottratti alla loro funzione primaria di soddisfare interessi della collettività.

La sentenza richiama inoltre importanti pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza amministrativa che hanno interpretato il regime dei beni pubblici alla luce dei principi costituzionali.
In particolare, dagli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione emerge un modello di gestione dei beni demaniali che supera la mera dimensione patrimoniale e riconosce la centralità della persona e della collettività.

In questa prospettiva il libero accesso al mare rappresenta una forma di godimento collettivo del patrimonio naturale, strettamente collegata alla tutela della salute, al benessere della persona e allo sviluppo della personalità.

Quando l’accesso al mare può essere limitato


Il TAR precisa tuttavia che il diritto di accesso al mare non è assoluto.

In presenza di specifiche esigenze pubbliche — come la sicurezza delle persone, la tutela ambientale o la prevenzione di situazioni di sovraffollamento — l’amministrazione può introdurre forme di regolamentazione dell’accesso alle spiagge.

Nel caso esaminato dal tribunale, la particolare conformazione dell’arenile e le dimensioni ridotte dello spazio disponibile giustificavano l’introduzione di misure di contingentamento degli ingressi.

Tali limitazioni devono però rispettare rigorosamente i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguata motivazione, garantendo comunque la più ampia fruizione possibile del bene pubblico.

Le misure ritenute illegittime dal TAR


Il giudice amministrativo ha ritenuto illegittime alcune specifiche modalità con cui era stata attuata la regolamentazione dell’accesso.

In particolare sono state censurate:
la chiusura anticipata della spiaggia nel pomeriggio, motivata dalla coincidenza con l’orario di chiusura degli stabilimenti balneari privati incaricati dei controlli;
• il criterio utilizzato per determinare il numero massimo di accessi, calcolato sulla base delle distanze tra ombrelloni previste per gli stabilimenti balneari.

Secondo il TAR tali criteri risultano inadeguati per una spiaggia libera non attrezzata e finiscono per comprimere eccessivamente il diritto di accesso al mare.

La fruizione di un bene demaniale destinato alla collettività — osserva la sentenza — non può essere subordinata alle esigenze organizzative di operatori privati.

Il ruolo delle amministrazioni nella gestione delle spiagge libere


La pronuncia richiama infine le responsabilità delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle spiagge libere.
Spetta infatti agli enti competenti garantire un equilibrio tra:
tutela della sicurezza e dell’ambiente;
diritto della collettività alla fruizione del mare.
Per questo motivo l’amministrazione dovrà rideterminare le modalità di accesso alla spiaggia sulla base di criteri coerenti con tali principi, assicurando una gestione pubblica effettiva e non delegata a interessi privati.

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