Deve essere accolto l’accesso civico generalizzato alle informazioni che non richiedono rielaborazioni. Nel caso specifico i giudici hanno ritenuto che, con le dovute verifiche afferenti la riservatezza, andasse accolto l’accesso civico generalizzato presentato da alcuni consiglieri municipali e riguardante l’accesso alla documentazione al fine di appurare le ragioni per le quali, a seguito della condanna per danno erariale di un docente, non era stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Si tratta della sentenza del TAR Campania (Sez. II), 8 maggio 2025, n. 3655.
Il caso affrontato
I ricorrenti, consiglieri di un Comune, avendo appreso dalla stampa l’avvenuta condanna del controinteressato per danno erariale cagionato nell’esercizio dell’attività di docenza (avendo svolto incarichi professionali in violazione delle norme sul cumulo di impieghi o in assenza di autorizzazione da parte dell’Ateneo di appartenenza), avevano dedotto di aver presentato all’Università istanza di accesso “civico generalizzato” volta ad acquisire copia dei seguenti documenti, dati e informazioni:
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Accesso civico generalizzato ammesso alle informazioni non soggette a elaborazione
Approfondimento di Salvio Biancardi
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