Con il parere reso il 9 luglio 2025 (fascicolo n. 2672/2025), l’ANAC interviene in risposta a una richiesta di chiarimenti sull’accesso civico generalizzato, riaffermando principi fondamentali: chiunque può accedere ai documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, anche se antecedenti al D.Lgs. 33/2013, senza dover dichiarare un interesse diretto né motivare la richiesta. Il diritto di accesso è limitato solo dalla tutela di interessi pubblici o privati sensibili, e non può essere negato per formalismi o ragioni meramente temporali. L’accesso generalizzato è uno strumento essenziale per garantire la trasparenza e il controllo civico sull’azione amministrativa.
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Il contesto: una richiesta di chiarimenti sull’accesso civico generalizzato
Il parere ANAC del 9 luglio 2025 nasce da una richiesta formulata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione di un’Unione di Comuni, riguardante un diniego opposto a un’istanza di accesso civico generalizzato. L’Autorità, pur non potendo intervenire nel merito delle decisioni delle singole amministrazioni, ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in materia di trasparenza amministrativa.
Secondo le Linee guida adottate da ANAC in attuazione del D.Lgs. 33/2013, l’accesso civico generalizzato è uno strumento che consente la conoscibilità di tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, senza che sia richiesto al cittadino di avere uno specifico interesse giuridico. È quindi un diritto che si esercita “da chiunque” e per finalità di controllo diffuso, anche civico, dell’azione pubblica.
Nessun limite temporale e nessuna valutazione dell’interesse del richiedente
Il cuore del parere ANAC risiede nella riaffermazione che non esistono limiti temporali all’esercizio del diritto di accesso: non è legittimo negarlo solo perché i documenti richiesti siano antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 o del D.Lgs. 97/2016. Come ribadito dalla giurisprudenza (TAR Campania, sent. 5671/2014), finché i documenti producono effetti giuridici, rimangono accessibili. Analogamente, la Circolare FOIA 2/2017 esclude qualsiasi limitazione cronologica non prevista espressamente dalla legge.
Altro punto rilevante è l’irrilevanza dell’interesse personale del richiedente. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 10/2020) ha chiarito che l’accesso civico generalizzato non necessita di motivazione, né tantomeno l’amministrazione può valutare la “meritevolezza” dell’interesse sottostante. Questo principio è cruciale per evitare che il diritto venga svuotato da interpretazioni restrittive.
Limiti applicabili e suggerimenti per una gestione corretta
L’unico perimetro entro cui è legittimo negare l’accesso è quello previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013: la tutela di interessi pubblici rilevanti (sicurezza, ordine pubblico, difesa nazionale, relazioni internazionali, ecc.) e la salvaguardia di interessi privati (protezione dei dati personali, segreti commerciali, ecc.). Un ulteriore limite, di carattere organizzativo, riguarda le richieste manifestamente sproporzionate che potrebbero compromettere il buon andamento dell’ente, come previsto dalla già citata Adunanza Plenaria.
In un’ottica collaborativa, ANAC suggerisce agli enti di valutare con attenzione la nozione di “detenzione” del documento: se l’amministrazione è in possesso del documento, pur non avendolo prodotto, non può rifiutarsi di rispondere solo per una questione formale di titolarità. Inoltre, l’accesso può essere legittimamente garantito anche quando l’ente originario produttore del documento sia cessato.
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