Anticipazioni di Tfs e Tfr, stop dal Fondo Credito

Il Sole 24 Ore
7 Maggio 2024
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di Fabio Venanzi (Il Sole 24 Ore) Dal 25 aprile 2024 non è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del Tfs con il Fondo Credito, per esaurimento del budget disponibile. Questo è il messaggio che compare quando l’utente prova ad inoltrare una nuova domanda di anticipazione del Tfs/Tfr con la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito). A seguito del messaggio Inps 1628 di giovedì scorso, l’Inps ha comunicato che gli uffici delle strutture territoriali non potranno più elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione agli utenti, mentre perle pratiche non elaborate dovranno attendere ulteriori istruzioni operative.
In una nota successiva, l’Inps ha sottolineato che «resta comunque la possibilità di ricevere l’anticipo per quegli utenti le cui proposte di cessione, già presentate, rientrino nei limiti delle disponibilità finanziarie e ottengano la relativa accettazione da parte dell’Istituto». È stato precisato, inoltre, che si valuterà «un’evoluzione della prestazione alla luce dell’attuale livello sistemico dei tassi d’interesse e della potenziale base di utenti derivante dalla riapertura delle adesioni al fondo, prevista dalla normativa vigente».
L’anticipazione era nata per anticipare i tempi di riscossione delle prestazioni in argomento. Infatti, dal 2010, le prestazioni di trattamento di fine servizio (Tfs) e le prestazioni di trattamento di fine rapporto (Tfr), comunque denominate, hanno subito un “rallentamento” nei tempi di erogazione.
Oggi la disciplina è la seguente. Il pagamento avviene decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso di dimissioni, mentre nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, la prestazione è erogata dopo 12 mesi. Nei casi di cessazione per inabilità o decesso, la prestazione è corrisposta entro 105 giorni.
Alla corresponsione agli aventi diritto, l’Inps provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. Per gli enti non iscritti all’Inps ai fini del Tfs/Tfr la prestazione è erogata dal datore di lavoro, a carico del proprio bilancio. Qualora la prestazione lorda risulti superiore a 50mila euro, si applica la rateizzazione. La prima rata da 50mila euro è corrisposta secondo la tempistica sopra illustrata. Per importi tra 50 e 100mila euro, l’eccedenza rispetto a 50mila euro è corrisposta dopo un anno dalla prima rata. Per importi superiori a 100mila euro, l’eccedenza rispetto a 100mila euro è corrisposta dopo due anni dalla prima rata.
A ciò deve aggiungersi che, in funzione delle prestazioni a cui l’assicurato accede, i tempi potrebbero essere ulteriormente posticipati.
Già nel 2019, con il Dl 4/2019, il Legislatore aveva introdotto la possibilità di cedere a banche e intermediari finanziari la prestazione di fine servizio, previ appositi accordi tra ministeri competenti, Abi e Inps, a condizioni “concordate”. Formula di scarso successo, considerato che gli istituti a oggi “convenzionati” sono solo otto. Tale formula si affiancava alla cessione ordinaria, già prevista dal Dpr 180/1950.
L’Inps, con la deliberazione 219 del 9 novembre 2022, ha istituito, in via sperimentale per un triennio, la nuova prestazione di “Anticipazione ordinaria del Tfs e del (Tfr)” in favore degli iscritti al Fondo credito. In pratica, l’Istituto anticipa – con le risorse disponibili nel Fondo – la prestazione al richiedente e, giunto il tempo “ordinario” del pagamento del Tfs/Tfr, la parte ceduta viene reincamerata al Fondo credito. L’operazione prevede un interesse dell’1% annuo, oltre allo 0,50% a titolo di spese di amministrazione.
Si ricorda che, per i dipendenti iscritti ad almeno una cassa della Gestione dipendenti pubblici (Cpdel, Ctps, Cps, Cpi, Cpug, Inadel ed Enpas) l’iscrizione al Fondo credito è obbligatoria e comporta il versamento dello 0,35% della base pensionabile, mentre per gli altri dipendenti pubblici è facoltativa. Per i pensionandi, l’iscrizione può essere effettuata solo alla presentazione della domanda di pensione e comporta – vita natural durante – una trattenuta dello 0,15% sull’importo della pensione annua lorda. Di tale ulteriore costo si deve tenere conto nell’ambito della valutazione complessiva dell’operazione di anticipo. * Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 maggio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)