Con
risoluzione, il Ministero dello sviluppo economico risponde al quesito di un comune che, nel caso di esercizio contestuale di commercio di vicinato di prodotti non alimentari e di vendita di cose usate (abbigliamento, attrezzature per bambini, etc.), chiede di conoscere, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali che recano specifiche prescrizioni da rispettare in caso di vendite straordinarie e ai fini della pubblicità dei prezzi,
se le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie, in modo che risulti agevole la distinzione anche ai fini dell’attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.
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