Trattasi di una misura cautelare facoltativa che costituisce esercizio di “un potere ampiamente discrezionale attribuito all’Autorità di pubblica sicurezza con finalità eminentemente cautelari e di prevenzione, a tutela del pubblico contro i pericoli derivanti dall’incontrollata utilizzabilità di apparecchi e congegni da intrattenimento non conformi alla disciplina vigente in materia”.
Nel caso esaminato dal TAR Lazio, la ricorrente esercitava due attività, di bar e di sala giochi, in due locali attigui e comunicanti, ma contraddistinti da due diversi numeri civici; nel ricorso la titolare delle due attività ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento di sospensione, adottato dal Questore, in quanto gli apparecchi irregolari erano collocati esclusivamente nel locale Sala giochi. La doglianza della ricorrente si basava sul fatto che la misura cautelare è applicabile “solo in relazione a quella autorizzazione nel cui ambito è stata commessa la violazione” e che pertanto mancavano i presupposti per la sospensione della licenza di pubblico esercizio di bar, poiché nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia amministrativa veniva semplicemente constatata la presenza di apparecchi irregolari all’interno del locale Sala giochi.
Il TAR Lazio, nel respingere il ricorso, sostiene che “sul profilo dell’illogicità e contraddittorietà della misura interdittiva della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, applicativa in aggiunta a quella nei confronti della sala giochi, è sufficiente osservare che, come risulta dagli atti del procedimento, al momento del controllo le due attività venivano esercitate in locali strutturalmente distinti ma funzionalmente collegati (tant’è vero che al magazzino del bar si accede attraverso una scala interna ubicata nella sola giochi e che il personale addetto alle due attività era il medesimo), in modo da configurare un’unica attività commerciale”.
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