1) viene introdotto nel comma 7 la lettera c-bis) che annovera così tra gli apparecchi disciplinati dal citato art.110 anche quelli meccanici ed elettromeccanici ( calcio balilla, flipper, ecc..); in questo modo l’installazione di questi apparecchi non è più soggetta ad autorizzazione di cui all’art.86, comma 1, del TULPS, ma a quella di cui al comma 3 di detto articolo, con la conseguenza che se installati in locali già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma del citato art.86 o di cui all’articolo 88 non necessitano di autonoma licenza ( come indica il comma 3 lettera c) dell’art.86);
2) viene introdotta nel comma 9 la lettera f-bis) punisce chiunque distribuisce o installa apparecchi di cui all’art.110 o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da1.500 a15.000 euro per ciascun apparecchio. Questa nuova sanzione riproduce quanto già disposto dalla lettera d) come si evidenzia nel confronto le due disposizioni sanzionatorie:
art.110, comma 9, lettera d) |
art.110, comma 9, lettera f-bis) |
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da500 a3.000 euro per ciascun apparecchio | f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio |
Dalla lettura di queste due disposizioni è difficile cogliere una differenza sostanziale tra di esse in quanto, in entrambe le ipotesi, si vieta l’installazione di apparecchi privi in un caso dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti nell’altro delle prescritte autorizzazioni ove previste.
A caldo, in attesa di lumi ministeriali (?) chi scrive ipotizza che mentre con la lettera d) si è fino ad oggi sanzionata la mancanza dei nulla osta prescritti per gli apparecchi di cui all’art.110, con questa nuova lettera f-bis) si voglia sanzionare l’installazione di apparecchi senza la licenza di cui al comma 3 dell’art.86 (ovviamente quando prevista); in questo caso la sanzione andrebbe a sostituire, per un principio di specialità quella applicata fino da oggi e prevista dall’art.17- bis, comma 1, del TULPS.
3) vengono aggiunti i commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies. In particolare il comma 7 quater prevede:
“Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l’acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di vendita.”
Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono, quindi, utilizzabili per manifestazioni a premio, disciplinate dal DPR 430/2001; sempre a caldo ( e sempre in attesa dei lumi ministeriali o del decreto direttoriale attuativo), sembrerebbe che questo divieto sia da riferirsi agli apparecchi definiti “ticket redemption” in quanto il Ministero dell’economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con risoluzione n. 557/PAS.11417.12001(1) dell’8 agosto 2008, aveva precisato (anche per eliminare l’impasse, causata dalla mancanza di una normativa vigente applicabile a questa tipologia di apparecchi) che detti apparecchi dovevano essere autorizzati come “operazioni a premio”. Si rammenta che i ticket redemption sono apparecchi di tipo elettromeccanico, nati negli Stati Uniti almeno quindici anni fa, che si sono diffusi da alcuni anni anche nelle sale giochi del nostro paese.
Questi apparecchi, che richiedono per lo svolgimento della partita anche l’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, sono concepiti per il divertimento e l’intrattenimento: possono assumere forme diverse e tra queste si segnalano:
- giochi sportivi (pallacanestro, martello per prova della forza ecc..)
- tiri al gettone
- tiro al bersaglio
- prova di riflessi
- ruspe
- ecc….
Il nome con cui vengono individuati deriva dal vocabolo “to redeem” che significa “dare indietro”: questi apparecchi, infatti, al termine della partita “danno indietro” al giocatore uno o più scontrini (ticket) sui quali è indicato il punteggio ottenuto nella partita.
Al momento della consegna dei ticket al gestore della sala giochi, il giocatore ottiene un premio che corrisponde al valore del punteggio accumulato e che può essere scelto tra i premi esposti nella sala giochi ovvero su un catalogo messo a disposizione dei clienti.
Il fine di questi apparecchi elettromeccanici, quindi, non è solo il divertimento ma anche (o forse è meglio dire – soprattutto- ) la fidelizzazione del cliente, in quanto i ticket si possono accumulare anche con diverse partite eseguite in giorni diversi. L’accumulo dei punti comporta un premio di maggior valore: i premi infatti non sono solo di piccola oggettistica ma possono anche essere premi di valore come ad esempio televisori, impianti stereo, cellulari ecc..
Per consentire la raccolta dei punti nelle sale giochi attrezzate con questi particolari apparecchi viene messa a disposizione dei clienti una macchina “mangia ticket”, che è predisposta per recuperare i ticket che il giocatore vi inserisce al termine delle partite e per rilasciargli uno scontrino con indicati i punti accumulati. Nelle sale giochi più attrezzate per questa operazione di fidelizzazione i punti sono segnati su una tessera magnetica rilasciata al cliente.
Il nuovo comma 7-quinquies dell’art.110 stabilisce che gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto che dovrà essere emanato entro tre mesi
legge 24 dicembre 2012, n. 228
art. 1 co. 475.
All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;
b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un’effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l’acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di vendita.
7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.»;
c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».
art. 1 co.479.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è fissata in misura pari al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate.
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