Il
Tar Toscana, sezione seconda, nella sentenza del 21 gennaio 2011, n. 136, in merito ai decreti interdirettoriali del 27 ottobre 2003 e del 18 gennaio 2007 che nulla dispongono in merito al contingentamento degli apparecchi per il gioco lecito negli esercizi commerciali, ha precisato che “La mancata contemplazione degli esercizi commerciali, poi, non può essere considerata come causa di illegittimità dei decreti gravati (ed in particolare, del decreto del 2007, emanato per fronteggiare le necessità prima illustrate), ma, semmai, come una lacuna della relativa disciplina, da colmare, se possibile, in via interpretativa con il ricorso all’analogia. Si rammenta che questa impostazione è già stata espressa anche dalla SIAE nella
circolare n. APP/14/CI del 23 agosto 2010.
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