– Il gioco delle freccette manuali- sia praticabile gratuitamente che a pagamento – non rileva ai fini del contingentamento, in quanto non è riconducibile alle categorie degli apparecchi da divertimento ex TULPS, art.110, comma 7, lettera a, c (apparecchi a premi e videogiochi), nonché a quelle ex DPR 640/72, art.14 bis, comma 5 (apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc..);
– Apparecchi (senza vincite in denaro) utilizzabili gratuitamente: gli apparecchi senza vincite in denaro (ex TULPS, art.110, comma 7, lettera a, c, nonché quelle ex DPR 640/72, art.14 bis, comma 5) debbono essere presi ai fini del contingentamento, soltanto se rientrano nell’area impositiva dell’imposta sugli intrattenimenti, vale a die s ela loro utilizzazione prevede il versamento di un corrispettivo e quindi l’applicabilità degli imponibili forrfettari. Gli apparecchi utilizzabili gratuitamente non rilevano pertanto ai fini del contingentamento;
– Biliardo sportivo: questo tipo di biliardo non rileva ai fini del contingentamento, non essendo assoggettabile ad imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, occorrerà accertare ovviamente la presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla circolare 165/E del 7/9/2000, punto 1.1.5 dell’allora Ministero delle Finanze, per attribuire una connotazione sportiva alla loro utilizzazione (cfr. circ. Siae n. 777 del 26/7/2001, istruì. 4626, punto 9);
– Esercizi non espressamente richiamati dai decreti Aams del 27/10/2003 e del 18/1/2007. Per gli esercizi non espressamente richiamati da tali decreti è comunque applicabile il regime del contingentamento con il ricorso al criterio analogico, applicando le disposizioni previste per la fattispecie più assimilabile a quella oggetto dell’accesso. In linea di massima, si rende applicabile, in via analogica, soprattutto la disciplina prevista per i bar. Nel concreto la situazione più ricorrente è rappresentata da esercizi tipo tabaccherie (spesso nello stesso locale vengono svolte più attività: rivendita tabacchi, edicola, cartoleria). Se questi locali gestiscono come ricevitorie, concorsi a pronostici (totocalcio, lotto, superenalotto), si rende necessario applicabile il criteri ex decreto 27/10/2003, art.1, comma 2, lett. H e art. 2, comma 7, previsto per gli esercizi che raccolgono scommesse; altrimenti è applicabile il criterio stabilito per i bar ed esercizi assimilabili, dove si effettua la somministrazione di alimenti e bevande (art.1, comma 2, lette. A e art. 2, comma 1). Peraltro, i criterio di entrambi i casi, dà i medesimi risultati
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