Approfondimento: pubblici esercizi, obiettivi della nuova legislazione regionale in materia di somministrazione alimenti e bevande, circoli privati e criteri di sorvegliabilità in Veneto

15 Maggio 2008
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La Regione Veneto ha disciplinato l’intero settore della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria disapplicando, quasi completamente, la legge 287/91 che rimane infatti in vigore solo per il richiamo alla non applicabilità dell’art. 99 Tulps e relativamente a tutte le norme riferite alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica (esempio applicazione art. 100 Tulps) contenute nell’art. 9 della stessa legge nazionale del 1991.
Dal 10 ottobre 2007, pertanto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del Veneto saranno assoggettati alle seguenti norme:
a) L.R. 29/2007;
b) TULPS E REG. ES TULPS;
c) Art. 4 comma 2 e 9 legge 287/91;
d) Dpr 235/2001 artt. 1,2 e 4;

Si deve segnalare l’importanza del richiamo fatto dall’art. 37 comma 4 della L.R. all’articolo 152 del Reg Es. Tulps il quale come si ricorderà è stato recentemente innovato dal Dpr 311/2001 che ha inserito una norma di salvaguardia per impedire alle Regioni di disapplicare anche le norme del TULPS alle attività ricompresse nell’art. 86 Tulps e richiama infatti l’obbligo che tali attività per essere avviate devono rispettare tutti i requisiti di cui agli artt. 11 e 12 Tulps nonché osservare i seguenti articoli del Tulps e del regolamento d’esecuzione…(>> Continua)

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