Il Tar Lombardia, Sezione I, con la
sentenza n. 2110 del 5 settembre 2013, ha precisato che l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche, oltre il periodo di scadenza della concessione, sino all’approvazione del piano generale delle aree pubbliche e dei conseguenti provvedimenti attuativi, non pare poter legittimare il diritto (né, tantomeno, una situazione di affidamento idonea) al rinnovo della concessione. Il c.d. diritto di insistenza è stato, infatti, ritenuto incompatibile con i principi della direttiva servizi 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), in quanto ostativo all’esplicazione della libera concorrenza. Inoltre, il rinnovo tacito non può desumersi, “per facta concludentia”, dalla riscossione dei canoni da parte del Comune (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 874).
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