Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato dal titolare

Approfondimento di Saverio Linguanti e Roberta De Benedetto

13 Luglio 2022
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Il comma 11 dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998 stabilisce:
“11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi”.

Si noti che la norma non prescrive che l’autorizzazione debba essere idonea per l’esercizio del commercio nell’ambito della stessa Regione, limitandosi a prescrivere che i soggetti siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Conseguentemente, devono essere inclusi nelle graduatorie degli spuntisti anche i soggetti in possesso di autorizzazioni rilasciate da Comuni di altre Regioni abilitanti all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

 

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