L’Antitrust ha emesso due pareri (ai sensi dell’art. 21-bis della L. 287/90) uno nei confronti della Regione Emilia–Romagna (rif.S2692B), l’altro nei confronti della Regione Marche (rif.S2692C), con cui si contestano i criteri di assegnazione dei posteggi e relativi punteggi, previsti in alcuni atti delle due Regioni. In tali provvedimenti regionali sono richiamati i documenti unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016, nei quali, ai fini di un’omogenea applicazione dei contenuti dell’Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, venivano stabiliti la durata delle concessioni, i criteri di selezione e i relativi punteggi da assegnare nell’ambito delle procedure selettive. Documenti su cui però si appuntano alcune riserve dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Proprio in relazione a tali riserve la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 27 luglio un ulteriore documento con cui, fra l’altro, si chiede da un lato un incontro con il Ministro dello sviluppo economico, per definire l’esatta portata della disposizione riportata nell’articolo 6 comma 8 del decreto legge n. 244/2016 (decreto Milleproroghe), convertito con legge n. 19/2017; dall’altro il proseguimento delle attività del “Tavolo tecnico sulle problematiche relative al settore del commercio su aree pubbliche”, già costituito presso la Conferenza Unificata, con la presenza dell’Antitrust, per individuare le soluzioni percorribili, al fine di dare una risposta condivisa con i partecipanti alle eccezioni sollevate dall’Antitrust nei pareri citati nelle premesse.
Si riporta di seguito il testo integrale del Documento inviato dal presidente Stefano Bonaccini al ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.
– In risposta a tale parere la Commissione Attività Produttive ha approvato nella seduta del 18 gennaio 2017 il documento titolato “Nota della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui problemi riguardanti la concorrenza e il mercato nel settore dell’affidamento delle concessioni di posteggio”, inviato all’antitrust per tramite della Segreteria della Conferenza Unificata. Lo stesso documento è stato oggetto di discussione in Conferenza Unificata con l’Antitrust, il MISE e il Dipartimento delle Politiche Comunitarie.
– Con ulteriore decisione assunta nella adunanza del 17.05.2017, esaminato il documento di risposta delle Regioni, l’Antitrust, non rilevando elementi idonei per un riesame del parere reso, ha mantenuto la posizione espressa nello stesso, evidenziando, in particolare, che non può essere ritenuto soddisfatto il contemperamento per motivi imperativi tra l’obiettivo di liberalizzazione, previsto dalla Direttiva Servizi, e la tutela del settore del commercio su aree pubbliche, considerata la posizione di priorità attribuita al concessionario uscente e la durata eccessiva prevista per le concessioni.
– Con legge 27 febbraio 2017, n. 19 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. In particolare, il comma 8 dell’articolo 6 è stato sostituito da una nuova formulazione che prevede, tra l’altro:
o la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in essere alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018;
o che le amministrazioni interessate che non vi abbiano già provveduto, avviino le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.
Alla luce delle considerazioni espresse, le Regioni e le Province autonome ritengono di dover chiedere quanto segue:
1) Un incontro con il Ministro dello sviluppo economico, per definire l’esatta portata della disposizione riportata nell’articolo 6 comma 8 del decreto legge n. 244/2016 (decreto Milleproroghe), convertito con legge n. 19/2017;
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento