Attività commerciale svolta da un cittadino extracomunitario

21 Ottobre 2014
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Il cittadino straniero che vuole esercitare un’attività commerciale e richiedere, entro 30 giorni dall’avvio dell’impresa,  l’iscrizione nel registro delle imprese, deve necessariamente essere già in possesso di una  residenza anagrafica. Ovvero, se sprovveduto, essere invitato a provvedere all’esecuzione delle previste  iscrizioni presso l’anagrafe del comune di dimora abituale.

La residenza anagrafica dell’imprenditore individuale  è requisito ineludibile per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Ciò risponde pienamente alla ratio costitutiva del registro delle imprese, volto a consentire la pubblica conoscibilità dei dati afferenti l’impresa e la reperibilità di quest’ultima e del suo titolare ai fini di notifiche di atti, comunicazioni, richieste, ispezioni. Non solo,  l’imprenditore irreperibile, dopo i previsti accertamenti, dovrà essere cancellato d’ufficio dal registro delle  imprese.

Queste le precisazioni contenute nel  parere dell’8 ottobre 2014 Prot. 0175547, del ministero dello sviluppo economico e  inviate ad uno sportello unico.

Ai sensi della normativa vigente, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia è tenuto a richiedere le  iscrizioni e le variazioni anagrafiche alle stesse condizioni del cittadino italiano, oltre ad essere soggetto  ad un specifico obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel  Comune entro 60 giorni dal rinnovo del documento di soggiorno. 

L’avvio di una attività di lavoro autonomo, nella specie consistente nell’attività di commercio su aree pubbliche, da parte di un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea né allo Spazio economico europeo è soggetto, salvo il diverso iter volto alla verifica di eventuali condizioni di reciprocità tra l’Italia ed il paese di origine dello straniero, al prerequisito della condizione di legittima presenza dell’interessato in Italia. Nell’ipotesi che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato al cittadino straniero per finalità di lavoro  autonomo o assimilati, lo stesso avrà già dimostrato, all’atto della richiesta, di “disporre di idonea  sistemazione alloggiativa” (art. 26, comma 3, Dlgs. n. 286/1998).

Nel caso, invece, di permesso di soggiorno rilasciato per altre finalità, lo straniero potrà richiedere la  conversione del titolo. L’eventuale  possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività di commercio qualora derivi dal conseguimento di titoli rilasciati all’estero, richiede il preventivo esperimento delle procedure amministrative per il riconoscimento dei titoli professionali esteri, da svolgersi presso la divisione VI «servizi e professioni» del Mise.