Attività farmaceutica e nozione di servizi pubblici

Approfondimento di Federico Smerchinich

Federico Smerchinich 26 Maggio 2025
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Quando un bene pubblico sottende l’esercizio di un’attività a favore della collettività è sempre difficile per gli Enti locali comprendere se la loro alienazione debba rispettare determinati criteri o poter essere messo a bilancio il ricavo derivante dalla stessa. 

Un caso come questo si viene a creare quando, ad esempio, si tratta di dover alienare una farmacia comunale, identificabile con un bene immobile che è la “scatola” dell’attività che in essa viene svolta. Il tema non è di poco conto, perché considerare o meno il bene come alienabile, può avere conseguenze patrimoniali differenti per l’Ente locale di riferimento. Per comprendere meglio, occorre vedere la normativa speciale di settore.

L’attività farmaceutica, infatti, integra un servizio pubblico locale, come previsto dall’art. 1 R.D. n. 2578 del 1925 secondo cui “i comuni possono assumere, nei modi stabiliti dal presente testo unico, l’impianto e l’esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti: .. 6 impianto ed esercizio di farmacie“, che può essere esercitato anche dal comune nella qualità di ente preposto alla cura e soddisfazione dei bisogni primari della collettività stanziata sul territorio.

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