Commercio su area pubblica in forma itinerante: attività di arrotino

Serve un’autorizzazione specifica per l’attività di arrotino?

24 Giugno 2025
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Indice

Il caso

Un cittadino ha presentato richiesta per l’autorizzazione all’attività di commercio su area pubblica di tipo B (itinerante), senza specificare dettagliatamente la natura dell’attività che intende svolgere. Successivamente, il commercialista del richiedente ha riferito che l’attività consisterebbe nell’affilatura di coltelli e forbici (arrotino). Il Comune interessato, di piccole dimensioni ha chiesto chiarimenti circa l’eventuale necessità di autorizzazioni ulteriori e sulla competenza a firmare i provvedimenti autorizzatori.

La soluzione operativa


Premesso che l’interessato deve (non verbalmente il commercialista) precisare il tipo esatto di attività che intende svolgere: solo attività di arrotino (che potrebbe essere anche una attività artigianale) o effettua anche la vendita? Tale precisazione è importante per quanto di seguito riportato.

L’interessato – oltre al possesso della specifica autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B) per il settore merceologico non alimentare – dovrà richiedere ed ottenere l’autorizzazione prevista dall’articolo 37 del TULPS n. 773/1931 per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il cui rilascio spetta al Comune (art. 163, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Tale autorizzazione dovrà essere vidimata da tutti i Comuni che saranno oggetto dell’attività itinerante. Chi scrive sommessamente ritiene che l’affilatura dei coltelli rientri nell’attività di servizio relativa alla vendita, atteso che tale attività, anche se non coinvolge la vendita diretta di coltelli, rientra nella categoria della vendita ambulante di oggetti da punta e taglio, e l’arrotino, nel suo lavoro, modifica la forma e la natura dei coltelli, rendendoli potenzialmente più pericolosi e quindi soggetti a regolamentazione.

L’articolo 107, comma 5, del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 demanda ai dirigenti il rilascio di vari provvedimenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54, comma 1, lett. a) del TUEL, che dispone: “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.” Nella tabella “A” allegata al D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 non sono previsti i procedimenti relativi al rilascio della licenza di cui all’art. 37 del TULPS.

Per quanto sopra sembrerebbe che il provvedimento di cui all’art. 37 del TULPS non possa rientrare nella separazione dei poteri previsti dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, pertanto il rilascio della licenza dovrebbe essere di competenza del Sindaco. Questione, comunque assai dibattuta, poiché i Comuni hanno adottato procedure diverse e in molte realtà queste licenze sono firmate dai Dirigenti o responsabili di servizio; a parere di chi scrive, quindi, ed in assenza di una specifica regolamentazione del personale dell’Ente, se si intende far procedere il dirigente/responsabile del servizio è opportuno cautelativamente che il Sindaco firmi una delega espressa.

Riferimenti normativi


Art. 37
, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Art. 163, comma 2, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Art. 107, comma 5, e artt. 50 e 54, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

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