Autorizzazioni per eventi e manifestazioni sportive

23 Aprile 2024
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Con riferimento agli eventi sportivi di ogni specie si chiede se è corretto affermare quanto segue:
a) a seguito dell’abrogazione degli artt. 121 e 123, comma 2, del Regolamento di esecuzione al TULPS gli eventi sportivi di ogni specie eseguiti a scopo di trattenimento pubblico non hanno più necessità di essere autorizzati come eventi di “pubblico spettacolo”, ai sensi dell’art. 68 TULPS;
b) conseguentemente a quanto affermato al punto precedente, i tornei/eventi/manifestazioni sportive da chiunque organizzati (associazioni, enti del TS o privati), NON necessitano di alcuna Autorizzazione/SCIA di trattenimento/spettacolo temporaneo, trattandosi di un’attività liberalizzata; ciò nonostante, benché sia stata eliminata la necessità di possesso della licenza dell’art. 68 TULPS, il Comune deve verificare la solidità e la sicurezza dell’impianto sportivo, a norma dell’art. 80 TULPS;
c) la “verifica di incolumità di pubblico spettacolo” NON è una “Licenza di agibilità” ed il Verbale conclusivo della CCV ha carattere di atto conclusivo e va notificato all’interessato e, pertanto, non è necessario/possibile rilasciare un ulteriore atto di Licenza ex art. 80, mentre al di sotto delle 200 persone presenti, il Verbale è sostituito da una “Relazione asseverata” firmata da tecnico abilitato. 
In caso di manifestazione sportiva temporanea o impianto sportivo (che non richiede più licenza di pubblico spettacolo art. 68), in che modo si “autorizza” ai sensi dell’art. 80 TULPS? 
In merito alla cosiddetta “licenza di agibilità di spettacolo” ai sensi dell’art. 80 TULPS, considerando che l’art. 80 non prevede il rilascio di licenza ma afferma l’obbligatorietà di una verifica in materia di sicurezza da parte della Commissione di Vigilanza sui L. P. S. ai fini del rilascio della licenza ex art. 68/69, è corretto ritenere conclusivo il parere della Commissione di Vigilanza notificato agli interessati oppure è necessario il rilascio di “licenza di agibilità delle strutture” e la “licenza di pubblico spettacolo”?

Effettivamente l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, ha abrogato gli artt. 121 e 123, comma 2, del RD. n. 635/1940 ad oggetto “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”

Tali abrogazioni specificano che gli eventi sportivi, di ogni specie, eseguiti a scopo di trattenimento pubblico, non hanno più necessità di essere autorizzati, ai sensi dell’art. 68 del TULPS, come eventi di pubblico spettacolo; in secondo luogo gli stessi non hanno più l’obbligo di inviare all’Amministrazione Comunale il regolamento di gioco. 

Ciò che rileva nella valutazione del procedimento di disciplina di una manifestazione temporanea di spettacolo o trattenimento è la complessità del medesimo sotto il profilo “strutturale” e delle attrezzature ed impianti per esso utilizzati. 

Sarà dunque necessario verificare e valutare se per lo svolgimento vengono utilizzati e si debbano predisporre attrezzature e strutture complesse, perché in questo caso sarà obbligo  farle verificare, ai sensi dell’art. 80 TULPS, ai fini dell’incolumità del trattenimento stesso dalla Commissione di vigilanza, o nel caso di eventi  fino a 200 persone dal tecnico abilitato dell’organizzatore la cui relazione  asseverata sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di vigilanza.  

La verifica di incolumità dell’art. 80 TULPS costituisce presupposto sia per il rilascio di una licenza dell’art. 68 che per il rilascio di una licenza dell’art. 69 TULPS.
Giova ricordare che le norme richiamate dal Capo della Polizia nella circolare Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, le successive indicazioni fornite con circolare Ministero dell’interno VV.F. n. 11464 del 19 giugno 2017 e la circolare Piantedosi del 18/07/2018 sono finalizzate a garantire la sicurezza e l’incolumità del partecipanti di ogni tipo di “evento”, indipendentemente quindi dalla presenza o meno del trattenimento e dello spettacolo; per questo motivo ai fini della “safety security” è utilizzato in modo più appropriato il termine “eventi temporanei”, perché in essi rientrano non solo quelli di spettacolo e trattenimento, ma anche quelli di altra natura (ad esempio religiosi, di commercio, sportivi, i comizi politici e sindacali ed in genere  ogni forma di aggregazione che avvenga su area pubblica o privata e che  richiami una notevole affluenza di partecipanti). 

Di conseguenza si possono concretizzare le seguenti situazioni: 

a) per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, va data preventiva comunicazione all’Autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell’inizio della manifestazione) ai sensi dell’art. 123, comma 1, del Reg. di esecuzione del TULPS

b) qualora la manifestazione sportiva assuma, anche solo in parte, il carattere di spettacolo (quindi con pubblico che assiste), ma permane il carattere educativo senza fine di lucro, occorre solo verificare la sicurezza dei luoghi di cui all’art. 80 del TULPS, senza necessità di rilasciare la licenza di cui all’art. 68 dello stesso T.U. (ipotesi che appare coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/1970 che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 e dell’art. 666 C.P. nella parte in cui viene prescritto che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore). Di fatto, l’avviso preventivo abilita lo svolgimento della manifestazione, anche se acquisisce carattere di spettacolo o intrattenimento, purché non vi sia imprenditorialità; 

c) se la manifestazione, invece, assume carattere di spettacolo senza carattere educativo e/o con fine di lucro, occorre non solo verificare la sicurezza dei luoghi (art. 80 TULPS), ma anche l’obbligo della licenza di cui all’art. 68 TULPS

Come noto, la dichiarazione di agibilità viene redatta dalla Commissione di Vigilanza in occasione del sopralluogo e sottoscritta da tutti i componenti della commissione. Tale dichiarazione, come giustamente affermato nel quesito, non necessita di trasformazione in un atto amministrativo formale (anche se, per consuetudine, viene tradotta in licenza da moltissimi Comuni). 

Qualora la manifestazione assuma il carattere di imprenditorialità, nella licenza ex art. 68 TULPS potrà richiamarsi anche l’agibilità della Commissione ovvero, nei casi previsti, la relazione certificata del Tecnico abilitato. 

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