Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, all’art.5 ha poi disposto al comma 1, lettera d) che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Trattasi in entrambi i casi della comunicazione prevista dall’art.12 del D.L. n. 59/1978, convertito con modificazioni i legge n. 191/1978 che al comma 1 dispone “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato”. L’omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549, applicata dal sindaco e cui proventi sono devoluti al comune.
Alla luce di queste due novità, il ministero dell’Interno con circolare n. 557/LEG/010.418.6 del 31 maggio 2011 ha precisato che:
• a decorrere dal 7 aprile, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, per i contratti di locazione registrati,
• a decorrere dal 14 aprile, data di entrata in vigore del d.l. n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati,
non trova più applicazione la sanzione amministrativa prevista per violazione del citato art.12. Nella circolare il Ministero ricorda però che, come indicato nell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 23/2001, questa agevolazione non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.
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