Circoli: per gli spettacoli occorre parere ex art.80 TULPS

4 Gennaio 2013
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Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, con  sentenza n. 1933 del 10 dicembre 2012, ha respinto il ricorso presentato da un circolo privato che si opponeva al provvedimento del Comune di competenza che “ha ritenuto necessario, dapprima diffidare il circolo stesso dal consentire l’accesso ai propri locali a più di cento soci contemporaneamente e poi subordinare la concessione delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo ed intrattenimento, dato il numero dei soci superiore a cento, all’acquisizione del necessario parere ex art. 80 del DPR 773/1931”.

Premesso che nel caso in esame l’attività del circolo risultava essere svolta con modalità tali da far ritenere puramente fittizia la qualificazione come circolo privato, “il che esclude, per costante giurisprudenza, l’applicazione della normativa derogatoria di cui al citato DPR 235/2001 (in senso conforme, da ultimo, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-05-2010, n. 1773)”, è interessante far notare che il TAR ha comunque sostenuto che:

– la lett. e) del comma 2 dell’art. 2 del DPR 4 aprile 2001, n. 235 – norma che, in un’ottica di semplificazione, subordina l’esercizio della sola attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati di associazioni e circoli di cui all’art. 11, comma 3 del T.U. delle Imposte sui redditi alla presentazione al Comune di una denuncia di inizio attività – prevede espressamente che il legale rappresentante debba dichiarare, a tal fine, “che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia”.

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