Città di Roma: ordinanza sugli orari delle attività artigianali

4 Maggio 2009
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Sono state presentate dal Sindaco di Roma le nuove regole sull’orario degli esercizi artigianali che producono e vendono, sul posto o “nelle immediate adiacenze”, cibi “immediatamente consumabili”.
Il nuovo orario consentito va dalle 6 del mattino alle 2 di notte, con possibili deroghe. La precedente disciplina, stabilita con ordinanza del 1997 prorogata due anni dopo, fissava la chiusura alle 24.
Per gli artigiani, invece, che producono e vendono cibi “non immediatamente consumabili”, l’orario va dalle 7 alle 22.
La nuova ordinanza vale per tutti gli esercizi del genere: cornetterie, friggitorie, gastronomie, pizzerie a taglio e da asporto, rosticcerie, specialità da forno e panetteria, “take away”, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, kebaberie  e altre attività assimilabili ed entra in vigore subito, ma la sua attuazione concreta (esecutività) è differita di sessanta giorni, per consentire  agli artigiani di inoltrare le richieste di deroga.
Per ‘sforare’ l’orario dalle 6 alle 2,  in apertura o chiusura, gli artigiani, all’atto della domanda, devono impegnarsi a garantire una serie di condizioni nelle vicinanze immediate del locale: rispetto della quiete pubblica; rispetto delle norme sull’inquinamento acustico e ambientale; pulizia davanti al locale, durante l’attività e dopo l’orario di chiusura; rispetto delle norme fiscali e dei regolamenti sull’occupazione del suolo pubblico.
Vale in ogni caso, poi, il divieto di vendere alcolici dopo le 2 di notte.
Per chiedere la deroga, il titolare dell’impresa deve presentare domanda scritta al Dipartimento VIII (Commercio e Attività produttive), sull’apposito modello allegato all’ordinanza.
Le domande saranno poi vagliate da una commissione in base a precisi criteri: ‘storicità’ dell’azienda e suo radicamento nel territorio; specifiche situazioni locali; ubicazione del punto vendita; interesse pubblico; eventuali problemi di inquinamento acustico.
Dalla ricezione della domanda, la commissione ha un mese di tempo per rispondere, altrimenti vale il “silenzio assenso”.
Le deroghe potranno essere revocate dall’VIII Dipartimento, dopo tre esposti (delle forze dell’ordine o della Polizia Municipale) per inosservanza delle condizioni che consentono la deroga stessa.

>> Ordinanza Roma
Disciplina oraria delle attività artigianali che vendono al dettaglio beni di propria produzione

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