COME AGIRE – cessazione – omessa comunicazione

1 Dicembre 2020
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Quale esercente attività di commercio su area pubblica su posteggio (o itinerante) ometteva di presentare al SUAP del Comune competente per territorio la comunicazione di cessazione dell’attività.

NORMA VIOLATA

Art. 26, comma 5, art. 30, comma 1, e art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 114/98

SANZIONI


Sanzione pecuniaria: 
da € 516 a € 3.098

Pagemento in misura ridotta: € 1.032

Sanzioni accessorie:  Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4337 del 2 settembre 2013, ha ritenuto che in caso di subingresso senza la prescritta comunicazione (ora SCIA) non sussistono ragioni logico giuridiche in base alle quali la sanzione della chiusura dell’esercizio di vendita, di cui al comma 6 dell’art. 22 del d.lgs. n. 114/98, debba essere disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita dal comma 3 del citato art. 22.


ATTI DA REDIGERE

– Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)

– Verbale di accertata violazione

– Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente


AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE:
Sindaco


DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:
Comune


NOTE
:

a) Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A sottosezione 2.1 voce n. 55, sottosezione 2.2 voce n. 58, sottosezione 2.3 voce n. 61 e sottosezione 2.4 voce n. 64, prevede per la cessazione di attività di commercio su area pubblica, su posteggio o itinerante, il regime amministrativo della comunicazione.
b) La comunicazione per cessazione dell’attività è prevista dal d.lgs. n. 222/2016:
• per esercizi di vicinato di cui alla Tabella A, sottosezione 1.1, voce n. 3 e sottosezione 1.2, voce 6;
• per medie strutture di vendita di cui alla Tabella A, sottosezione 1.3, voce 11 e sottosezione 1.4, voce 16;
• per grandi strutture di vendita di cui alla Tabella A, sottosezione 1.5, voce n. 19 e sottosezione 1.6, voce 22.