COME AGIRE – esercizi di vicinato – apertura con SCIA irregolare/incompleta

18 Settembre 2020
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Apriva un esercizio di vicinato senza dichiarare nella SCIA alcuno dei requisiti/presupposti richiesti dalla legge e più precisamente non dichiarava:
|_| di essere in possesso dei requisiti morali
|_|  di essere in possesso dei requisiti professionali (solo per il settore alimentare)
|_|  di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti eilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazione d’uso
|_| il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio

 

NORMA VIOLATA

art. 7, comma 2, e art. 22, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 114/98

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493

Pagemento in misura ridotta: € 5.164

Sanzioni accessorie: divieto di prosecuzione dell’attività (vedi nota a))

ATTI DA REDIGERE

– Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)

– Verbale di accertata violazione

– Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune

NOTE:

a) Il responsabile del procedimento emana un divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
b) Se il commerciante non ha dichiarato il requisito perché non ne è in possesso applicare anche le sanzioni per il requisito mancante.