NORMA VIOLATA
Art. 186, comma 1, del r.d. n. 635/40 reg. d’es. del T.U.L.P.S., e art. 221-bis, comma 2, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S.
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 154 a € 1.032
Pagemento in misura ridotta: € 308
Sanzioni accessorie: eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi
MIsure Interditive (art. 17-ter t.u.l.p.s.): Con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, è stato invertito il criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, lasciando al primo solamente i compiti essenziali che non possono essere svolti in modo soddisfacente dalle Regioni e dagli enti locali. Il novellato art. 117 della Costituzione indica le sole materie riservate alla legislazione statale, assegnando alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Sulla base di queste modifiche alcune Regioni hanno già adottato, ed altre sono in procinto di farlo, una normativa regionale per disciplinare l’attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande in modo autonomo rispetto al decreto 31 marzo 1998, n. 114 e alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
ATTI DA REDIGERE
– Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
– Verbale di accertata violazione
– Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi
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