Non esponeva esternamente a ciascun apparecchio di gioco di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in modo visibile ed in lingua italiana, il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.
NORMA VIOLATA
Art. 2, comma 5, del D. Dirett. 29 maggio 2013 e art. 110, comma 9, lett. c) del r.d. n. 773/1931, T.U.L.P.S.
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 4.000
Pagamento in misura ridotta: € 1.333,33
SANZIONI ACCESSORIE:
a) confisca degli apparecchi (si procede al sequestro cautelare) – art. 110, comma 9-bis del r.d. n. 773/1931, T.U.L.P.S.;
b) in caso di reiterazione blocco rilascio di nuovi nulla osta per 5 anni – art. 110, comma 9, lett. e) del r.d. n. 773/1931, T.U.L.P.S.;
c) se l’autore dell’illecito è titolare di licenza di cui agli artt. 86 o 88, o di un esercizio di somministrazione, la licenza è sospesa per un periodo da uno a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, è revocata – art. 110, comma 10 del r.d. n. 773/1931, T.U.L.P.S.
MISURE INTERDITTIVE: se l’autore degli illeciti è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza può essere sospesa dal questore per un periodo fino a 15 giorni per violazioni di rilevanti gravità – art. 110, comma 11 del r.d. n. 773/1931, T.U.L.P.S.
ATTI DA REDIGERE
Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981)
Verbale di accertata violazione
Verbale di sequestro cautelare e affidamento in custodia
Rapporto al Direttore dell’ufficio regionale della AAMS
Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
Comunicazione al Questore
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: AAMS
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi
Come agire: omesso cartello divieto di utilizzo ai minori
Non esponeva esternamente a ciascun apparecchio il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.
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