Apriva (ovvero teneva aperto) un locale di pubblico spettacolo (ovvero trattenimento o ritrovo) senza rispettare le prescrizioni imposte dall’Autorità competente a tutela della pubblica incolumità
NORMA VIOLATA
art. 80, comma 1, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S., e art. 681, comma 1, del c.p.
SANZIONE PENALE: arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103 (non è ammessa oblazione)
SANZIONI ACCESSORIE: chiusura immediata del locale e diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza
ATTI DA REDIGERE
verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
annotazione attività di indagine
verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni, comunicazione di reato
comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente,
ordinanza di cessazione dell’attività e diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza,
comunicazione alla commissione di vigilanza
AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE: tribunale
NOTE
a) Il Sindaco non può concedere licenza per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberare il locale prontamente nel caso di incendio.
b) L’art. 681 del c.p. punisce colui che non ottempera alle prescrizioni date dall’Autorità competente ai fini della sicurezza pubblica. In caso di pubblico spettacolo senza licenza di agibilità, per la sussistenza del reato di cui all’art. 681 del c.p. è necessario dimostrare non la mera assenza della licenza ma che le caratteristiche del locale non rispondono a prescrizioni date dall’autorità comunale competente (o almeno in via generale alle prescrizioni date sui locali di pubblico spettacolo
dal d.m. 19 agosto 1996).
c) Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sent. n. 3118 del 21.5.2009, ha precisato che: • il parere della commissione non è atto di natura prodromica e preparatorio, ma è un atto che conclude il sub procedimento di valutazione dell’idoneità tecnica del locale secondo quanto previsto
dall’art. 80 T.U.L.P.S.;
• è un atto idoneo a spiegare immediati effetti lesivi tenuto conto del suo carattere vincolante quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per l’organo che rilascia l’autorizzazione;
• l’azione della commissione (collegio perfetto) deve svolgersi nella completezza dei suoi componenti e nella medesima composizione sia in sede di parere sia in sede di sopralluogo e in seduta valutativa;
• l’assenza di un rappresentante (anche se presente nel 1° sopralluogo in cui la Commissione ha imposto specifiche prescrizioni tecniche per il rilascio del definitivo parere) nella successiva fase procedimentale
di verifica del corretto adempimento alle prescrizioni imposte determina violazione dell’art. 141/ult.c., reg. d’es. del T.U.L.P.S. (che stabilisce che il parere della commissione è dato per iscritto con l’intervento di
tutti i componenti), e vizia il parere in tal modo espresso.
d) Il Ministero dell’interno, come indicato con nota del 19 gennaio 2013 della Prefettura di Vicenza, ha precisato che le Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo non sono
comprese tra gli Organismi collegiali destinatari della previsione soppressiva, di cui all’art. 12, comma 20, del d.l. n. 95/2012, convertito nella l. n. 135/2012, che invece trova applicazione nei confronti della Commissioni Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in quanto operanti in regime di proroga ai sensi dell’art. 68, comma 2, del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008.
e) Il Ministero dell’interno ha emanato in data 18 luglio 2018 una direttiva in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche, con prot n. 11001/1/110/(10), con l’intento di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo, emanate con le circolari 7 giugno 2017, 19 giugno 2017 e 20 luglio2017) e con la direttiva del 28 luglio 2017. Anche la nuova direttiva prevede che l’organizzatore debba presentare il progetto ed il piano della sicurezza della manifestazione affinché il Sindaco possa valutare nella fase istruttoria se “vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti” tali da doverne informare la Prefettura. Per tale motivo prudenzialmente ed in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’interno, si ritiene che la relazione tecnica ed il piano della sicurezza siano imprescindibili e, conseguentemente, resti da disapplicare la voce 77 dell’allegato “A” del d.lgs. 222/2016.
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