Per il Tar sono fondati i motivi con i quali i ricorrenti hanno rispettivamente dedotto ed in particolare :
a) la violazione della normativa nazionale sulla liberalizzazione degli orari (art. 3, comma 1 della legge 223/2006), nonché l’insussistenza di “comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o (…) altri motivi di pubblico interesse” che possano giustificare, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 114/1998 e dell’art. 22 della legge regionale 6/2010, le imposte limitazioni (cfr. pag. 11) e, in particolare, il divieto di esercizio “in forma itinerante in un medesimo punto per (il tempo strettamente necessario alla vendita e comunque) un tempo non superiore alle due ore” (cfr. pag. 13);
b) il difetto di motivazione concernente non soltanto la limitazione oraria (dalle 8 alle 24), ma anche quella territoriale perseguita dall’Amministrazione mediante un notevole incremento del novero delle vie e piazze interdette al commercio itinerante (si tratterebbe di cinquantatre siti, individuati soprattutto in prossimità dello stadio Meazza e degli accessi alla metropolitana). A ciò si aggiungerebbe la sproporzione del divieto, imposto dal comma 3 dell’art. 8 alle “vie direttamente confluenti nelle località sopraindicate per un’estensione non inferiore ai 300 metri.
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