COMMERCIO ITINERANTE:  l’occupazione non occasionale di suolo costituisce commercio abusivo

Il Ministero dello Sviluppo economico, con risoluzione n. 174892 del 29 settembre 2015 – Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 225 – Imprenditore agricolo – Comunicazione di inizio attività – Quesito – ha fornito chiarimenti in merito alla non correttezza della comunicazione di inizio di attività presentata da un imprenditrice agricola

12 Novembre 2015
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Il Ministero dello Sviluppo economico, con risoluzione n. 174892 del 29 settembre 2015 – Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 225 – Imprenditore agricolo – Comunicazione di inizio attività –Quesito – ha fornito chiarimenti in merito alla non correttezza della comunicazione di inizio di attività presentata da un imprenditrice agricola, tramite protocollo e in forma cartacea per la vendita di funghi prodotti e coltivati nella propria azienda agricola su aree pubbliche di forma non itinerante, precisando che solo nel caso dei Comuni che non abbiano reso pienamente operativo il sistema telematico di cui al DPR n. 160/2010, la disciplina consente l’utilizzo della trasmissione della comunicazione tramite posta elettronica certificata.
In questa risoluzione il Mise, nell’analizzare le modalità di vendita sulle aree pubbliche, precisa anche che il commercio sulle aree pubbliche è disciplinato dal d.lgs. n. 114/1998, il quale, all’articolo 28, comma 1, dispone che tale attività può essere svolta sia su posteggi dati in concessione, sia su qualsiasi area purché in forma itinerante; in questo ultimo caso l’occupazione occasionale del suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza.
La permanenza di un soggetto in possesso dell’autorizzazione di tipo b) su una porzione di suolo pubblico con le modalità e i tempi propri dell’occupazione fissa del medesimo suolo, configura l’esercizio di un’attività di tipo a) sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e conseguentemente sanzionabile ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998.
La differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica, infatti, non sussiste in relazione alle caratteristiche dell’area occupata, bensì è da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.