In questa risoluzione il Mise, nell’analizzare le modalità di vendita sulle aree pubbliche, precisa anche che il commercio sulle aree pubbliche è disciplinato dal d.lgs. n. 114/1998, il quale, all’articolo 28, comma 1, dispone che tale attività può essere svolta sia su posteggi dati in concessione, sia su qualsiasi area purché in forma itinerante; in questo ultimo caso l’occupazione occasionale del suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza.
La permanenza di un soggetto in possesso dell’autorizzazione di tipo b) su una porzione di suolo pubblico con le modalità e i tempi propri dell’occupazione fissa del medesimo suolo, configura l’esercizio di un’attività di tipo a) sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e conseguentemente sanzionabile ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998.
La differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica, infatti, non sussiste in relazione alle caratteristiche dell’area occupata, bensì è da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.
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