Commercio online di automobili

Un utente vorrebbe avviare un’attività di commercio online di automobili

7 Marzo 2023
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Un utente vorrebbe avviare un’attività di commercio online di automobili. A tal proposito si ha necessità di sapere: 1) quale sia la procedura amministrativa per l’apertura di tale attività; 2) per quanto concerne il registro delle cose usate, quale attività deve porre in essere il Comune.

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che l’esercizio del commercio elettronico, in genere, non comporta l’obbligo di possedere e di disporre di un magazzino, dal momento che il venditore può approvvigionarsi dal grossista o dal produttore anche dopo aver ricevuto l’ordine online, ed in certi casi potrà anche disporre l’invio della merce direttamente al cliente da parte del grossista o produttore, purché il pagamento avvenga nei confronti di colui che ha organizzato la vendita online, per evitare che tale attività si trasformi in una agenzia d’affari prevista dall’art. 115 del TULPS (per inquadrare con esattezza la tipologia di attività che viene concretamente svolta, occorre l’elemento essenziale costituito dal pagamento del prodotto: se l’acquirente che accede al sito per effettuare la vendita corrisponde l’importo al titolare del sito oppure al produttore che effettua l’invio del prodotto).

Nel primo caso si tratterebbe di un soggetto che acquista in nome e per conto proprio la merce e poi la rivende all’utilizzatore finale: in tale ipotesi il produttore effettua solamente l’invio del prodotto emettendo la fattura a carico del titolare del sito.

Nell’ipotesi, invece, in cui il cliente che accede all’acquisto tramite il sito paghi il corrispettivo direttamente al produttore, l’attività svolta dal titolare del sito che ha inviato la SCIA, sarà di agenzia di affari ex art. 115 TULPS, atteso che si presume che il suo compenso avverrà a spese del produttore che gli riconoscerà una percentuale sul venduto. Ciò premesso, per quanto riguarda l’attività in esame, se l’interessato intende avviare il commercio, di qualsiasi tipologia di cose usate, in primis sarà necessario che tali “cose” (nel caso prospettato auto usate) devono risultare di proprietà del commerciante ovvero i certificati di proprietà intestati a lui stesso, siano depositati in un luogo con idonea destinazione d’uso dal punto di vista urbanistico (autorimessa).

Nello stesso luogo dovrà essere custodito anche il registro previsto dall’art. 128 del TULPS, previamente vidimato dal Comune.

Si rammenta che anche dopo l’abrogazione dell’art. 126 TULPS ad opera del D.lgs. n. 222/2016, resta ancora in vigore l’art. 128 dello stesso T.U. (Consiglio di Stato, parere n. 00545/2018 del 02/03/2018).

Ai sensi dell’art. 16 del TULPS in tale rimessa gli agenti addetti al controllo avranno libero accesso a qualsiasi ora del giorno o della notte. Se la rimessa si trova in altro Comune, occorrerà richiedere a questo Comune di verificarne la regolarità urbanistica ed edilizia ed instaurare un rapporto di collaborazione per gli eventuali controlli; il deposito va comunicato al registro delle Imprese come unità locale.

A tal proposito giova ricordare che l’effettiva presenza di un luogo di custodia della vettura risulta essere un requisito indispensabile sulla base della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica – Ufficio per gli affari di Polizia Amministrativa e Sociale Prot. n. 557/PAS/U/011753/13600.A del 19/07/2016.

Come già prima detto, il registro deve essere obbligatoriamente dal Comune, cioè consegnato all’ufficio competente che provvede a timbrarne ogni pagina e a sottoscriverlo, se prodotto in formato cartaceo. Tuttavia esistono anche registri prodotti in formato elettronico. A tal proposito si ricorda che l’art. 2215/bis del codice civile, che disciplina i casi di digitalizzazione e conservazione a norma dei documenti di cui è obbligatoria la tenuta per legge, testualmente riporta: “I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile”.

Il titolare del registro prodotto in formato elettronico dovrà inviarlo via PEC al Comune apponendo marca temporale e firma digitale; ogni tre mesi trasmetterà al Comune l’aggiornamento del documento con le stesse modalità. Il registro elettronico verrà vidimato dal funzionario comunale competente mediante apposizione della firma digitale (la quale sostituisce timbro originale e firma autografa, tipici dei formati cartacei) e rispedito al mittente via PEC.

Spetterà, quindi, all’interessato scegliere la modalità più consona per la propria attività.

 

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