Commercio pesce e cefalopodi: indicazioni obbligatorie

4 Ottobre 2013
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Con D.M. 17 luglio 2013, pubblicato sulla G. U. n. 187/2013 il ministero della salute ha disposto quali siano le informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce.
L’operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell’art. 44 del regolamento (CE) n. 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le seguenti informazioni “In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.”