Competenze dei comuni in materia di fiere e mercati

Consiglio di Stato, sez. IV – Sentenza 19 gennaio 2012, n. 244

1. La destinazione ad attrezzature ricreative, sportive, e a verde pubblico, ecc. data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 03 dicembre 2010, n. 8531). 2. Nonostante l’attività fieristica dopo la sentenza alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 gennaio 2002 C-439/1999 sia stata quasi del tutto liberalizzata in ragione della natura sostanzialmente commerciale della medesima, sussiste la competenza amministrativa generale del Comune in materia ai sensi del d.P.R. n. 616/1977, perché “la liberalizzazione del settore” non implica alcun divieto per l’ente locale, in un campo che comunque afferisce specificatamente a bisogni ed esigenze di interesse generale. L’unico limite proveniente dalla c.d. liberalizzazione in materia di ferie e di mercati deve essere ravvisato nel fatto che comunque l’ente locale non può pretendere di esercitare alcun diritto di esclusiva nello svolgimento dell’attività fieristica nel suo ambito territoriale. Pertanto, certamente le esposizioni e le manifestazioni fieristiche soddisfano bisogni di interesse generale, non perseguono scopi lucrativi, e presentano carattere industriale e commerciale, ma ciò non significa che all’Ente sia preclusa la possibilità: – di prestare le attività amministrative e finanziarie necessarie sul piano degli interventi infrastrutturali indispensabili per rendere possibili l’effettuazione di attività fieristiche di privati; – di sostenere economicamente tali attività; – di organizzare direttamente fiere o esposizioni come qualunque altro soggetto privato o pubblico dell’ordinamento.

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