Competizioni sportive su strada: le novità della semplificazione nella circolare ministeriale

Circolare Ministero dell’interno 8 maggio 2025, prot.300/STRAD/1/0000014029.U/2025

9 Maggio 2025
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Il Ministero dell’Interno, con circolare 8 maggio 2025, prot. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025, chiarisce le novità introdotte dalla legge 58/2025 in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

La circolare illustra i contenuti della legge n. 58/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile che modifica l’art. 9 del Codice della strada.

Le novità, in vigore dal 13 maggio, riguardano il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, l’uso della Conferenza dei servizi, la distribuzione delle competenze tra Sindaci e Prefetti e la definizione di una sanzione unificata per le violazioni ai provvedimenti di sospensione della circolazione.

Le novità della semplificazione

La circolare chiarisce che le modifiche dei commi 1, 2, 7-bis e 9 dell’art. 9 del Codice della Strada, si pongono come obiettivi:

► la semplificazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada e aree pubbliche;
► la riorganizzazione delle competenze per l’adozione dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione;
► l’uniformazione delle sanzioni per violazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione.

Tra gli interventi principali si segnala il cambio di prospettiva normativa: non si parla più di “uso diverso della strada” vietato salvo autorizzazione, ma si riconosce la legittimità delle competizioni, sempre subordinata a una valutazione preventiva da parte dell’autorità competente in termini di sicurezza, trasporto pubblico e viabilità.

La Conferenza dei servizi come strumento chiave


La circolare evidenzia come uno degli strumenti centrali di semplificazione sia il ricorso esplicito alla Conferenza dei servizi, che potrà essere attivata ogniqualvolta siano coinvolti più enti territoriali o gestori. Pur essendo già prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990), l’esplicita menzione all’interno dell’art. 9 del Codice della strada rafforza il suo ruolo nel rilascio delle autorizzazioni.

I provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione


Ulteriore elemento di semplificazione riguarda il comma 2, che non menziona più il necessario nullaosta dell’ente proprietario della strada, evitando così una duplicazione di adempimenti. L’ente che rilascia l’autorizzazione conserva un ruolo guida, con un iter più lineare e meno frammentato.

Nuove regole su competenze e sanzioni


Un nodo rilevante affrontato dalla circolare riguarda la ridefinizione delle competenze per la sospensione temporanea della circolazione.

Con la modifica del comma 7-bis, viene stabilito che:

• il Sindaco è competente esclusivamente per le gare che si svolgono interamente all’interno di un singolo comune;
• in tutti gli altri casi, la competenza è attribuita al Prefetto, con funzione di coordinamento e raccordo.

In precedenza, questa ripartizione era applicata in modo non uniforme, generando incertezze. Con la riforma, si cerca di garantire chiarezza e uniformità, anche in relazione al regime sanzionatorio.

La modifica del comma 9 introduce infatti una sanzione unica per la violazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione, pari a un pagamento compreso tra 173 e 694 euro, a prescindere dall’autorità emanante. In passato, la violazione di un’ordinanza del Prefetto ricadeva nell’ambito dell’art. 6, comma 12 del CdS, mentre quella del Sindaco era sanzionata ai sensi dell’art. 7, comma 13: norme con margini sanzionatori differenti. L’intervento assicura coerenza e semplifica l’attività di controllo.

PER APPROFONDIRE:

Competizioni sportive su strada: modificato l’art. 9 del Codice della Strada
► Vedi il testo aggiornato dell’articolo 9 del CdS con le modifiche apportate dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58.

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