Nel processo di riordino delle concessioni demaniali marittime, uno dei nodi più delicati riguarda l’uso dei criteri premiali nelle procedure di gara. Sempre più spesso si assiste alla costruzione di schemi di selezione nei quali alcuni criteri risultano orientati, in modo più o meno esplicito, a valorizzare in misura significativa la posizione del concessionario uscente.
La spinta in questa direzione è comprensibile. Il settore balneare è storicamente organizzato, fortemente radicato nei territori e capace di esercitare una rilevante influenza sul dibattito pubblico e sulle scelte amministrative. Questo spiega perché si cerchi di attenuare l’impatto del cambiamento attraverso criteri che guardano al passato o alla condizione del gestore uscente. Ciò che va chiarito è entro quali limiti questa impostazione sia giuridicamente sostenibile.
Il quadro normativo: cosa consente davvero l’art. 4 della Legge 118/2022
L’art. 4, comma 6, della Legge n. 118/2022 consente alle amministrazioni di introdurre criteri premiali nelle procedure di gara, prevedendo espressamente la possibilità di valorizzare, tra gli altri:
h) l’esperienza tecnica e professionale dell’offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
i) l’utilizzo, nei cinque anni antecedenti, della concessione quale prevalente fonte di reddito per l’offerente e per il proprio nucleo familiare.
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Concessioni balneari, criteri premiali “pro uscente”: limiti normativi, difficoltà applicative e rischi di distorsione
Approfondimento di Paolo Capriotti
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