Il TAR Lecce, con sentenza n. 1207 del 2025, ha accolto il ricorso di una società concessionaria contro gli atti con cui il Comune di XX aveva indetto gare per venti concessioni demaniali marittime senza un Piano comunale delle coste formalmente approvato e senza prevedere l’indennizzo per gli investimenti non ammortizzati dei precedenti gestori. Il Tribunale riconosce la centralità del PCC come strumento di pianificazione obbligatorio e l’obbligo di rispettare le disposizioni della legge 118/2022, come modificata dal d.l. 131/2024, che impone la tutela economica dei concessionari uscenti.
Indice
Il contenzioso: la gara comunale e il ricorso dei concessionari
La controversia trae origine dalla decisione del Comune di XX di bandire, con determinazione dirigenziale n. 2441 del 15 novembre 2024, una procedura di gara per venti concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa.
La società ricorrente, già titolare di una concessione in corso di validità, ha impugnato la delibera di Giunta n. 198/2024 e gli atti successivi, denunciando la mancanza di un Piano comunale delle coste (PCC) formalmente approvato e la totale assenza di previsioni sugli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti.
Il Comune ha sostenuto di aver agito in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024, che aveva imposto l’avvio delle gare pubbliche in attuazione della direttiva 2006/123/CE (“direttiva Bolkestein”). Tuttavia, il TAR ha chiarito che tale obbligo non consente di eludere le procedure di pianificazione previste dalla normativa regionale, né di ignorare le tutele economiche previste dalla disciplina statale.
Piano comunale delle coste: un presupposto essenziale e vincolante
Il punto centrale della sentenza riguarda l’obbligo di pianificazione sancito dalla legge regionale Puglia n. 17/2015.
Il TAR evidenzia che il PCC, da adottarsi dalla Giunta comunale e approvato dal Consiglio e dalla Regione, costituisce lo strumento di riferimento per l’individuazione delle aree concedibili e per la gestione equilibrata della fascia costiera.
Nel caso di specie, il Comune di XX aveva invece basato la gara su un “elaborato planimetrico di aggiornamento” redatto dall’Ufficio tecnico, mai sottoposto a VAS, né approvato secondo le forme previste.
Secondo il Tribunale, tale documento “non può sostituire il PCC”, poiché privo delle garanzie procedimentali e delle competenze istituzionali richieste dagli artt. 4 e 8 della legge regionale.
Il TAR sottolinea che la mancanza del Piano non può essere giustificata con la necessità di dare esecuzione al giudicato del Consiglio di Stato: la gara è un mezzo, non un fine, e deve svolgersi nel rispetto dei livelli di pianificazione previsti dalla legge regionale.
Gli indennizzi per gli investimenti: obbligo disatteso
Altro profilo decisivo riguarda la mancata previsione degli indennizzi per i concessionari uscenti.
L’art. 4, comma 9, della legge 118/2022, come modificata dalla legge 166/2024 (di conversione del d.l. 131/2024), impone alle amministrazioni di indicare nel bando il valore degli investimenti non ammortizzati e le modalità di corresponsione dell’indennizzo a carico del concessionario subentrante.
Il TAR ha rilevato che il Comune di XX, pur avendo approvato la gara dopo l’entrata in vigore della norma, non aveva recepito alcuna previsione in tal senso, violando un obbligo che risponde a criteri di equità e di tutela patrimoniale del precedente gestore.
Secondo il Collegio, anche in assenza del decreto ministeriale attuativo sui criteri di calcolo, l’Ente avrebbe dovuto comunque prevedere nel bando la remunerazione degli investimenti residui, poiché si tratta di un diritto soggettivo tutelato dalla legge.
La proroga delle concessioni e la compatibilità con il diritto europeo
Il TAR ha inoltre chiarito che la proroga fino al 30 settembre 2027 prevista dal d.l. 131/2024 non è incompatibile con la direttiva Bolkestein, poiché si tratta di una proroga tecnica e condizionata alla conclusione delle gare.
Essa consente la prosecuzione legittima delle concessioni esistenti nelle more dell’espletamento delle procedure selettive, evitando la cessazione improvvisa delle attività economiche e tutelando la continuità amministrativa.
Il Comune di XX, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto estendere la titolarità delle concessioni in essere fino alla stipula delle nuove, non potendo limitare la proroga al 15 settembre 2025.
Giurisprudenza collegata
La sentenza del TAR Lecce si inserisce in un quadro giurisprudenziale complesso ma coerente, che negli ultimi anni ha progressivamente definito i confini applicativi della direttiva Bolkestein:
Cons. Stato, Sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4480 – obbligo per i Comuni di indire gare per le concessioni marittime, con disapplicazione delle proroghe automatiche.
TAR Liguria, Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 183 – disapplicazione parziale delle proroghe generalizzate, salvo che abbiano natura meramente tecnica.
Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2024, C-598/22 – l’indennizzo deve garantire un’equa remunerazione, ma non può costituire un ostacolo alla libera concorrenza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento