Concorrenza sleale: confondibilità del prodotto
L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità si identifica solo con la riproduzione della forma del prodotto altrui realizzata sulle caratteristiche esteriori del prodotto dotate di efficacia individualizzante (e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto medesimo ad una determinata impresa).
Leggi anche
Il caso: commercio all’ingrosso di animali vivi e mangimi senza magazzino
Regole e requisiti
18/12/25
Il caso: installazione di distributori automatici di diversi operatori nello stesso locale
Regole, limiti e adempimenti
10/12/25
Il caso: vendite porta a porta
Quali sedi e magazzini deve indicare il venditore itinerante?
05/12/25
Cannabis sativa: il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia UE la compatibilità della normativa italiana
Ordinanza Consiglio di Stato sez. VI 11 novembre 2025, n. 8813
03/12/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento