I comuni sono tenuti a pubblicare gli esiti delle prove concorsuali ma non i risultati delle prove intermedie con tutte le informazioni di merito inerenti ai candidati. Anzi il rischio per chi eccede in questa azione di trasparenza è di incorrere in una bella sanzione in materia di privacy. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l’ordinanza n. 9468523 del 3 settembre 2020. Un candidato ha inoltrato un reclamo all’Autorità in riferimento all’avvenuta pubblicazione sul sito di un comune di informazioni personali dei soggetti partecipanti ad una selezione pubblica. Il comune al ricevimento della richiesta di informazioni da parte del Garante ha immediatamente rimosso le informazioni personali in eccesso ma l’Autorità ha comunque deciso di sanzionare l’ente locale per mancato rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati. La diffusione sul sito internet di dati eccedenti quanto richiesto dalla norma non è permesso neppure ad un comune. Nel caso di un pubblico concorso deve infatti essere pubblicata solo la graduatoria finale della selezione con le indicazioni dei vincitori e non gli esiti delle prove intermedie, conclude l’ordinanza.
Concorsi, le prove non sono affari di tutti
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