Condivisione di locali tra estetista e tatuatore

Requisiti normativi e modalità operative

29 Novembre 2024
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Indice

Il caso

Un centro estetico riceve una richiesta da parte di un tatuatore per affittare una cabina all’interno del locale per esercitare la propria attività dal martedì al sabato. L’interrogativo principale riguarda la possibilità di condividere i medesimi locali per due attività diverse e le modalità corrette per regolarizzare la situazione. La normativa regionale di riferimento, indicata nella DGR Veneto n. 1682 del 30 dicembre 2022, stabilisce che “la condivisione di una stessa sede/unità locale da parte di soggetti diversi – esercenti la medesima attività – può dar luogo all’affitto di poltrona/cabina o postazione”. Si richiede quindi di chiarire la compatibilità normativa e le modalità operative per la condivisione degli spazi tra un’estetista e un tatuatore.

La soluzione operativa


L’estetista, correttamente abilitata a svolgere tale attività in un determinato luogo, può cedere in affitto parte della propria attività di estetista a soggetti che  intendono svolgere in proprio la medesima attività e che dotati della qualifica professionale prevista dall’articolo 3 della legge 1/1990, presenteranno poi la SCIA per l’avvio dell’attività di estetista.  

L’affitto di cabina è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile  e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.

Il Ministero ha precisato che “rilevata l’insussistenza di norme ostative rispetto ad una siffatta fattispecie, pare potersi concludere nel senso della legittimità di una estensione della fattispecie dell’affitto di poltrona anche alle richiamate, differenti, attività artigianali di onicotecnico, tatuatore e piercing, ove chiaramente siano pienamente rispettate tutte le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l’altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria.” (Risoluzione MISE prot. n. 32215 dell’8 febbraio 2016) .

In caso di affitto di poltrona/cabina solitamente l’affittante sta già esercitando l’attività in quel locale e, quindi, ha già presentato la SCIA per tale attività e quindi la regolarizzazione dell’attività che esercita nella cabina in affitto spetta all’affittuario.

Riferimenti Normativi


DGR Veneto n. 1682 del 30 dicembre 2022: consente l’affitto di poltrona/cabina tra operatori della medesima o simile attività.
Risoluzione MISE prot. n. 32215 dell’8 febbraio 2016: chiarisce la legittimità dell’estensione dell’affitto di cabina a differenti attività artigianali, come tatuatore e onicotecnico, purché rispettino tutte le norme igienico-sanitarie e contrattuali.
Legge 1/1990, Art. 3: disciplina i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di estetista.

Conclusione

La condivisione dei locali tra un’estetista e un tatuatore è possibile attraverso un contratto di affitto di cabina, purché ciascun professionista ottemperi agli obblighi normativi specifici per la propria attività. L’estetista rimane responsabile della regolarità della propria SCIA e delle condizioni igienico-sanitarie generali, mentre il tatuatore deve provvedere alla presentazione di una SCIA autonoma e rispettare i requisiti specifici per la sua attività.

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