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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1077 del 10 febbraio 2025, ha stabilito che le misurazioni fonometriche finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di emissione acustica devono essere condotte senza che il soggetto controllato possa intervenire per alterarne i risultati. Tale principio rafforza l’efficacia dei controlli ambientali e ribadisce che l’interesse pubblico alla tutela della quiete e della salute dei cittadini prevale sulla pretesa del contraddittorio preventivo in ambito ispettivo.
La vicenda: una controversia tra Comune e privato
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato trae origine dall’ordinanza con cui il Sindaco di un Comune aveva imposto la cessazione immediata di tutte le emissioni sonore provenienti da un’attività di intrattenimento. La decisione si basava su rilievi effettuati dall’ARPAE, che avevano evidenziato il superamento dei limiti acustici consentiti. Il gestore dell’attività aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, sostenendo l’illegittimità dell’ordinanza per l’assenza di un contraddittorio e per la mancanza di un monitoraggio prolungato nel tempo.
Il principio stabilito dal Consiglio di Stato
Nel riesaminare il caso, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR, chiarendo che le misurazioni fonometriche devono essere condotte senza avvisare preventivamente il soggetto controllato. L’eventuale preavviso, infatti, vanificherebbe la genuinità del controllo, permettendo all’interessato di abbassare temporaneamente il volume delle emissioni sonore. Il Collegio ha inoltre affermato che un singolo accertamento, se effettuato con adeguati strumenti tecnici e metodologie certificate, può essere considerato sufficiente per giustificare un provvedimento sanzionatorio, senza necessità di un monitoraggio prolungato.
Il ruolo del Sindaco e la normativa di riferimento
La sentenza ha inoltre chiarito che il provvedimento impugnato non rientrava tra le ordinanze contingibili e urgenti ex art. 50 del D.lgs. 267/2000, ma si basava sulla normativa di settore in materia di inquinamento acustico (L. 447/1995 e relativi decreti attuativi). Pertanto, non si trattava di un intervento extra ordinem, bensì di un atto conforme alle regole ordinarie di vigilanza ambientale. Di conseguenza, il Sindaco aveva piena legittimità nell’emettere l’ordinanza restrittiva.
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