Costa l’incompetenza del concessionario

Italia Oggi Sette
22 Aprile 2024
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di Benito Fuoco (ItaliaOggi Sette) Il potere del concessionario della riscossione nell’emettere una cartella di pagamento a carico del contribuente iscritto a ruolo è legato alla sede del domicilio di quest’ultimo; pertanto, un atto inviato da un ufficio territorialmente non competente è da dichiararsi nullo. Si tratta di quanto considerato nella sentenza n. 2968/2023 della Cgt di I grado di Milano depositata il 24 agosto del 2023. A una società con sede in Milano veniva notificata, in recupero di maggiori II.DD., una cartella di pagamento da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate Riscossione di Reggio Calabria che la persona giuridica impugnava tempestivamente. Adduceva, infatti, preliminarmente, nel ricorso, che l’atto proveniva illegittimamente da un ufficio della Riscossione non territorialmente competente in ragione del suo domicilio. Doveva quindi ritenersi che l’Agenzia riscossione della Calabria non avesse legittimazione attiva al recupero d’imposta, perché la sola che avrebbe potuto legittimamente notificare la cartella era l’Agenzia delle entrate Riscossione di Milano, in ragione della sede sociale che era fissata proprio nel capoluogo lombardo. Né, aggiungeva la parte, risultava alcuna delega che l’ufficio calabrese avesse conferito per la riscossione all’ufficio di Milano. Per tali ragioni la parte invocava la nullità della cartella di pagamento, mentre l’ufficio della riscossione restava contumace. Ebbene la Corte milanese ha quindi accolto il ricorso richiamando il canone confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 4400/2023) secondo cui, in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, c. 2 del dpr n. 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e, dall’altro, che, giusta l’art. 24 del dpr n. 602/1973, l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce. In assenza, pertanto, della necessaria relazione tra il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo e l’ambito territoriale di operatività dell’Agente di Riscossione, l’atto proveniente da un ufficio non competente dovrà dichiararsi nullo.LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
(…) si osserva che la questione determinante e assorbente, ai fini del decidere, portata all’attenzione di questa Corte, riguarda la nullità o meno della cartella opposta, essendo stata notificata da una Agenzia per la riscossione territorialmente non competente; ebbene in tal senso il collegio ritiene che l’atto impugnato sia nullo. Dello stesso tenore anche la sentenza n. 45/2018 resa dalla Corte tributaria di Milano che ha statuito che è illegittima la cartella di pagamento emessa da una diramazione dell’Ente di Riscossione territorialmente incompetente, avuto riguardo al luogo di ubicazione del domicilio fiscale del contribuente; nel merito si osserva che l’Agente della riscossione competente a provvedere alla riscossione coattiva dei crediti è quello del domicilio fiscale del contribuente, come espressamente indicato dagli artt. 12, 24 e 46 del dpr n. 602/1973. Quanto sopra è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 4400/2023, che ha statuito in tema di riscossione dei tributi, che è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, c. 2 del dpr n. 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e, dall’altro, che, giusta l’art. 24 del dpr n. 602/1973, l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce (Cass. n. 8049/2017). Da quanto sopra emerge che è di tutta evidenza che esiste una connaturata relazione tra il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo (che deve ricadere in uno dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale di competenza del Concessionario) e l’ambito territoriale di operatività dell’Agente di Riscossione. * Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi Sette del 22 aprile 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)