Diffusione manuale di materiale pubblicitario

25 Febbraio 2011
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TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. III – Sentenza 15 febbraio 2011, n. 277

È illegittima l’ordinanza del sindaco avente ad oggetto “disciplina diffusione manuale di materiale pubblicitario”, considerato che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato si presenta, per un verso, non adeguatamente motivato nella parte in cui, a fronte dei divieti ivi disposti, opera un richiamo alla possibilità del nocumento per il decoro della città e per l’igiene pubblica ad opera dei soggetti materialmente distributori di volantini e depliants, senza che emerga alcun riferimento a specifiche situazioni di emergenza sanitaria o di tutela dell’igiene pubblica, le sole tutelabili con un intervento indilazionabile ex art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000; per altro verso, fa riferimento ad una situazione né eccezionale, né tantomeno imprevedibile – sebbene, in linea generale, meritevole di tutela in considerazione dei riscontrati inconvenienti – cui l’amministrazione comunale deve far fronte attraverso l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza e controllo alla stessa assegnati dalla vigente normativa. Al riguardo, va considerato che l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 – di cui il sindaco, nella veste di autorità locale, ha fatto applicazione con la contestata ordinanza – non è stato modificato, quanto ai presupposti per l’esercizio dei poteri sindacali, dalla riforma operata con il d.l. 23.5.2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.7.2008, n. 125 (e il successivo decreto ministeriale di attuazione 5.8.2008), atteso che detta riforma non ha modificato le caratteristiche del potere attribuito, mantenendo la previsione di un intervento extra ordinem giustificato solo da circostanze imprevedibili – emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale – non fronteggiabili con mezzi ordinari (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 868/2010 cit.). In secondo luogo, anche a ritenere, in tesi, applicabile al caso in esame la disposizione contenuta nell’art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000 – il legittimo esercizio di tale potere, come rimodellato, non può prescindere dalla finalità di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana (costituzionalmente interpretata) e, avuto riguardo al caso in specie, non sussiste neppure l’ulteriore presupposto, normativamente imposto dall’art. 54, della “gravità” del pericolo che, in tesi, minaccerebbe l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vedi anche TAR LOMBARDIA 14/1/2011, n. 53

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