di GIORGIO LOVILI (dal Sole 24 Ore)
Un dipendente pubblico – che scrive libri per i quali cede i diritti d’autore all’editore, percependo solo royalty sulle vendite – rischia di incorrere in provvedimenti disciplinari o nel licenziamento?
L’articolo 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001, prevedendo deroghe al principio di onnicomprensività nel pubblico impiego, include tra esse le collaborazioni a giornali e riviste, e simili. Nella deroga sono da annoverare anche, essendo della stessa tipologia, i diritti di autore e l’utilizzazione economica di opere di ingegno e di invenzioni da parte dell’autore. Per tutte queste attività, pertanto, non occorre l’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza. Inoltre, in assenza di una specifica norma o regolamento, in tali casi il dipendente non deve dare alcuna comunicazione, all’amministrazione da cui dipende, dell’avvenuta attivazione di tali incarichi. Gli introiti conseguenti agli incarichi suddetti devono, poi, trovare adeguata collocazione nella dichiarazione dei redditi dell’interessato.
* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 24 novembre 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)
Dipendenti pubblici liberi di guadagnare scrivendo libri
di GIORGIO LOVILI (dal Sole 24 Ore)
Il Sole 24 Ore
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