DOMANDE & RISPOSTE

L’art.18 della nostra Costituzione stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale e che sono proibite unicamente le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Ai cittadini quindi è riconosciuto e tutelato costituzionalmente il diritto ad associarsi liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione.

Per circolo privato deve intendersi una libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi (culturali, ricreativi, sportivi ecc..) comuni e l’accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).

Per questo motivo i circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc.. ( palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema , spettacoli, ecc..) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo.
A questa piena e completa libertà pochi limiti sono posti dalla normativa vigente e possono essere così riassunti:

 

  • la vendita di prodotti ai soci è soggetta alla disciplina del D.Lgs. n.114/98 e del D.lgs n. 59/2010;
  • l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 235/2001;
  • le altre attività non sono soggette ad alcuna autorizzazione solamente se sono rivolte esclusivamente ai soci;
  • i locali ove si svolgono l’attività sono soggetti alle norme previste per la tutela della salute e della incolumità delle persone (agibilità, sorvegliabilità, ecc..)
  • sono vietate comunque quelle attività vietate ai singoli dalla legge penale (gioco d’azzardo ecc..).

 

Rassegna di quesiti in materia di CIRCOLI PRIVATI

 

 

 >> SPECIALE CIRCOLI PRIVATI

 

 

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