Il Tar Veneto, sez. III, nella
sentenza del 17 gennaio 2011, n.49, ravvisa l’illegittimità della duplicazione dei titoli autorizzatori commerciali relativi al medesimo locale di vendita, poiché ciò comporterebbe il riconoscimento della possibilità di svincolare una delle due autorizzazioni (di cui viene duplicato il contenuto) dall’esistenza o meno di una struttura di vendita, rendendola un titolo autonomamente commerciabile. Sotto altro profilo, la sentenza evidenzia che il periodo di sospensione annuale dell’attività di commercio non viene interrotto dal mutamento della titolarità dell’autorizzazione; pertanto, in caso di subingresso in un’autorizzazione oggetto di sospensione, il periodo sospensivo permane senza alcuna soluzione di continuità e quindi al subentrante non può essere concesso un nuovo termine annuale di sospensione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento