DURC: indicazioni del Ministero del Lavoro

23 Gennaio 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il Ministero del Lavoro, con circolare prot. 37/0000619 del 16 gennaio 2012 ha fornito alcune indicazioni sul DURC, precisando la non autocertificabilità dello stesso. La legge n. 183/2011  prevede, a decorrere dal 1 Gennaio 2012, la modifica dell’articolo 40 del DPR 445/2000.

Tale modifica consiste nell’emanazione del divieto di richiedere ai cittadini da parte di enti o uffici pubblici, documenti o altri atti in possesso di altre pubbliche amministrazioni e quindi il divieto anche di richiedere ai commercianti sulle aree pubbliche di esibire il DURC. Per effetto della modifica i certificati dovranno riportare la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e la mancanza di tale dicitura rende la certificazione nulla.

Premesso che la regione di competenza dovrebbe dare indicazioni puntuali su questa problematica, si ritiene che anziché il DURC dal 01/01/2012 i commercianti su area pubblica debbano presentarsi alle spunte indicando i dati necessari al Comune per verificare i rispettivi DURC o certificati di regolarità contributiva INPS. Non potendo il Comune verificare in tempo reale la regolarità contributiva degli spuntisti, può accadere che partecipi al mercato o alla fiera, finché non arriva il riscontro dall’INPS, un soggetto non in regola. E’ il prezzo da pagare alla semplificazione dei procedimenti necessari all’accesso alle attività di impresa.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento